"Fondo per la montagna": tributaria la giurisdizione del canone relativo al consumo di acqua potabile

La Redazione
01 Agosto 2017

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 18994/2017, hanno definito essere del giudice tributario la giurisdizione inerente le controversie aventi ad oggetto il "canone" relativo al consumo di acqua potabile e destinato a confluire nel "fondo per la montagna".

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 18994/2017, hanno deciso in tema di giurisdizione e competenza, sostenendo che: "è impregiudicata la valutazione di proponibilità di una domanda di accertamento negativo della pretesa tributaria in dipendenza dell'attuale sussistenza o meno di un valido e concreto atto impositivo, valutazione che resta riservata al giudice munito di giurisdizione, è devoluta a quella del giudice tributario la controversia intrapresa dal gestore di servizio idrico integrato che impugni atti dell'amministrazione regionale con cui si solleciti in modo generico l'adempimento dell'obbligo di pagamento di un "canone" rapportato al consumo di acqua potabile e destinato a confluire nel "fondo per la montagna", dovendo esso qualificarsi tributo per la sua previsione in fonti normative, la sua doverosità e la sua funzionalizzazione alla fiscalità generale".

La vicenda prende avvio da una richiesta di parte ricorrente per la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in quanto veniva sostenuta la natura di tariffa della prestazione oggetto della controversia, nel caso specifico il riferimento era all'art. 19 della Legge Reg. Marche 1° luglio 2008, n. 18 prevede un "fondo per la montagna" confluisce, tra l'altro, «un canone di 0,04 per mc, a titolo di compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile», specificando subito dopo che il versamento deve avvenire con cadenza trimestrale da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato ed escludendo solo le utenze per attività agricole.

I Supremi Giudici chiariscono innanzitutto che il canone per cui è causa concorre in modo diretto al finanziamento degli obiettivi complessivi ed indifferenziati della normativa regionale, riconoscendo come finalità preminente la tutela, valorizzazione e sviluppo delle aree montane e interne, tenendo a favorire la riqualificazione di tali aree e il miglioramento delle condizioni di vita delle relative popolazioni attraverso:

  1. la promozione di interventi rivolti alla salvaguardia del territorio;
  2. valorizzazione del ruolo istituzionale delle Comunità montane;
  3. il sostegno e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

Per la costante giurisprudenza di questa Corte, ricordano i giudici, gli elementi di identificazione di un tributo si identificano generalmente:

  • nella matrice legislativa della prestazione imposta;
  • nella doverosità della prestazione ad un ente pubblico;
  • nesso con la spesa pubblica.

Questi tratti in effetti si possono identificare nel canone oggetto di causa: la fonte del pagamento si rinviene in via diretta ed immediata nella legge regionale e non anche in un rapporto sinallagmatico, in quanto il canone non costituisce corrispettivo né controprestazione. Funge piuttosto da strumento di riparto della spesa pubblica in ragione della capacità economica dimostrata.

La giurisdizione deve perciò dirsi del giudice tributario, poiché nessuno dei tratti dell'atto amministrativo generale può riconoscersi agli atti impugnati.

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