Cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in uno stato membro: nessuna esenzione IVA

La Redazione
01 Agosto 2017

La cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in uno stato membro, non è esente da IVA, se, nelle more dell'acquisizione, l'acquirente lo informa che rivenderà a stretto giro i beni ad un altro soggetto sempre stabilito in uno stato membro. Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla Causa C- 386/16.

La Corte di Giustizia UE, adita dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, è intervenuta con la sentenza del 26 luglio 2017, relativa alla Causa C- 386/16, in materia di triangolazione comunitaria dell'IVA, statuendo che, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in uno stato membro, non è esente da IVA, se, nelle more dell'acquisizione, l'acquirente lo informa che rivenderà a stretto giro i beni ad un altro soggetto sempre stabilito in uno stato membro.

L'esenzione non si applica nemmeno se il primo acquirente lavora i beni ricevuti, in una “catena di due successive cessioni”, in quanto la trasformazione dei beni non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione.

I due principi appena esposti sono motivati dal fatto che, ai fini dell'IVA imputabile al primo acquirente, non rileva né che il luogo della prima cessione sia in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il primo acquirente, né che sia in altro Stato membro il luogo dell'acquisizione.

La premessa, appena accennata, si basa sull'interpretazione combinata degli artt. 14, 20, 32, 33 e 138 della Direttiva IVA.

Nel caso sottoposto all'esame della CGUE, la rivendita dei beni da parte della prima società acquirente è avvenuta lo stesso giorno o il giorno successivo a quello del loro acquisto.

Le Autorità fiscali lituane hanno, quindi, giustamente, contestato il regime di esenzione applicato alla prima cessione, ritenendo che la detassazione prevista per le cessioni intracomunitarie sia applicabile soltanto alla seconda cessione, posta in essere dalla prima società acquirente nei confronti dei propri clienti di altri Paesi membri, e non invece alla prima cessione avente come primo venditore una società lituana.

Nell'altro principio di diritto enunciato, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.

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