L'incompetenza del messo comunale rende illegittimo l'avviso
02 Febbraio 2016
Se l'Agenzia delle Entrate delega un Comune alla consegna degli avvisi di accertamento, ma questi ultimi vengono consegnati illegittimamente, tanto da essere impugnati dai contribuenti destinatari, di chi è la colpa? La complessa concatenazione di responsabilità trova un'interessante risvolto in una recente sentenza di Cassazione.
Tutto ruotava sul risarcimento chiesto dalle Entrate ad un Comune, al quale l'Agenzia aveva affidato la notifica degli avvisi di accertamento nei confronti di due contribuenti, in merito a cartelle di pagamento IRPEF ed ILOR. I contribuenti avevano impugnato davanti alla CTR le cartelle di pagamento risultandone vincitori, in quanto l'Amministrazione comunale aveva illegittimamente affidato la notifica degli avvisi di accertamento ad un soggetto che aveva svolto le funzioni di messo comunale in virtù di una delibera comunale non più efficace al momento della notifica degli avvisi.
Secondo il Comune chiamato in giudizio dalle Entrate, il lavoro era stato eseguito correttamente. Infatti, lo scopo di portare i contribuenti a conoscenza degli avvisi di accertamento era stato assolto, anche se essi erano poi stati dichiarati nulli. Semmai, le Entrate avrebbero dovuto eccepire la sanatoria della nullità della notificazione o richiederne il rinnovo, impedendo la decadenza dalla pretesa fiscale.
Tanto la CTP che la CTR hanno accolto le ragioni delle Entrate; non così ha fatto la Cassazione, che con la sentenza del 28 gennaio 2016, n. 1615 ha affermato che “l'atto, la cui notifica viene ritenuta inesistente o nulla, non è un atto giudiziario rispetto al quale non potrebbe che registrarsi la incompetenza in radice del messo comunale e effettuarne la notifica. È invece un atto amministrativo rispetto al quale la competenza alla notifica da parte del messo comunale esisterebbe in astratto ma non esisteva in concreto in seguito alla scadenza dell'incarico conferito al soggetto notificatore dell'Amministrazione comunale”.
Il Comune, secondo i Supremi Giudici, ha realizzato comunque la finalità della comunicazione degli atti: è stata d'altronde la conoscenza degli atti che ha permesso ai contribuenti di impugnarli. “La condotta processuale dell'Amministrazione finanziaria è stata negligente – si legge in sentenza – perché la sua difesa non ha insistito per l'accertamento della sanatoria della notifica degli avvisi di accertamento anche in sede di legittimità e nello stesso tempo non ha fatto valere l'efficacia di tale notifica […] al fine di impedire la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria”. |