Studi di settore: non si applicano ai lavori saltuari

La Redazione
04 Aprile 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6114/2016, ha stabilito che l'accertamento basato sugli studi di settore non si può applicare nei confronti della dipendente che svolge anche altri lavori saltuari con mezzi obsoleti.

Illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti del dipendente che svolge anche altri lavori nei ritagli di tempo, usando beni ormai obsoleti. È quanto hanno specificato i Giudici della Cassazione con la sentenza del 30 marzo 2016 n. 6114.

In essa, una contribuente si era vista recapitare un avviso di accertamento con la rettifica del reddito imponibile a fini IRPEF, IRAP ed IVA, sulla base di parametri presuntivi di reddito. La donna che svolgeva lavoro dipendente, dedicando una parte del tempo libero ad un'altra attività, operava con beni vecchi ed obsoleti. A detta dei Giudici di appello, l'avviso di accertamento non era adeguatamente fornito di motivazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Osservando come l'accertamento tributario standardizzato nasca solo in esito al contraddittorio, ha sottolineato come in tale sede quest'ultimo possa provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dall'area di applicazione degli standard. La motivazione, inoltre, non può esaurirsi nel solo rilievo dello scostamento, in quanto deve essere integrata con “la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

La sentenza di appello non si discostava dalla procedura generale di accertamento con gli studi di settore. A contrario, essa ne era conforme, in quanto la CTR aveva postulato la necessità, per l'amministrazione, “di offrire elementi di valutazione ulteriori rispetto a quello rappresentato dal mero scostamento dagli studi di settore, in presenza di emergenze istruttorie idonee a rappresentare una situazione reddituale ben diversa da quella presupposta dai parametri standard posta a fondamento dell'accertamento”.

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