Canone di disponibilità: sì all'IVA al 10% per la sola parte costruita
04 Novembre 2016
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Risoluzione n. 100/E, con la quale affronta il trattamento IVA del canone di disponibilità. Rispondendo ad un interpello posto da un'azienda Socio-Sanitaria che aveva affidato in concessione ad una società la progettazione, la costruzione e perfino l'arredamento di un presidio ospedaliero. Tra gli altri compiti assegnati c'erano anche i cosiddetti no core, vale a dire la pulizia, lo smaltimento rifiuti, l'accoglienza, il centralino, la vigilanza, la ristorazione per i degenti e così via. Ora, per costruire il nosocomio era stato pattuito un “corrispettivo” o “canone di disponibilità” ed un corrispettivo per i servizi “no core”. Ma qual è la corretta aliquota IVA del corrispettivo di disponibilità?
Le Entrate partono dall'esame del “codice dei contratti pubblici”, ex D.Lgs. n. 163/2006. In pratica, rispondendo all'interpello, l'Agenzia evidenzia come per le operazioni in project financing possa essere concessa ad un soggetto la possibilità di costruire e di gestire l'infrastruttura realizzata, se di pubblico interesse e per un dato periodo di tempo. “Tra i corrispettivi previsti nell'ambito delle predette operazioni – illustra la Risoluzione – vi è anche il c.d. "canone di disponibilità" (detto anche "corrispettivo di disponibilità") che, normalmente, il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario a fronte dell'effettiva disponibilità delle opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione dell'investimento del concessionario per la realizzazione delle opere al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario del progetto”.
Il canone di disponibilità ha carattere tipico delle “opere fredde”, ossia quelle per le quali l'investimento non è integralmente ripagato dai servizi a tariffa. “Pur in assenza della qualificazione giuridica del canone di disponibilità, si ritiene che lo stesso assuma natura sinallagmatica rappresentando una componente di ricavo addizionale che consente al concessionario di remunerare l'investimento”.
L'Agenzia ha affermato che il canone di disponibilità per la sola parte relativa alla costruzione dell'edificio si possa assoggettare all'IVA al 10%, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (All. 1, Tabella A, Parte III , n. 127-quinques). Trattasi infatti di un corrispettivo chiesto al concessionario per l'utilizzo dell'opera ospedaliera, costituita anche dalla costruzione dell'edificio. |