Carico e scarico di navi: la CGUE dice no all'IVA

La Redazione
05 Maggio 2017

La CGUE, con la sentenza relativa alla Causa C-33/16, ha esaminato la domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 148, lettera d), della Direttiva IVA. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia promossa da una società in ordine alla fondatezza di un parere preliminare adottato dalla Commissione fiscale centrale Finlandia (Keskusverolautakunta) e secondo il quale i servizi di carico e scarico su una nave o a partire da una nave, realizzati da un subappaltatore che li fattura all'impresa contraente e non direttamente all'armatore, non possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dalla norma richiamata.

La Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla Causa C-33/16, definisce la non imponibilità dell'IVA per carico e scarico di navi, riconoscendo il regime anche per i subappalti e per le forniture in uno stadio commerciale precedente a quello finale.

La causa tratta nel dettaglio dell'applicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 148 lett. d) della Direttiva 2006/112/CE.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 148 citato debba essere interpretato nel senso che i servizi di carico e scarico su o verso una nave o a partire dal quest'ultima sono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni del carico delle navi di cui all'articolo poc'anzi citato.

In via preliminare, gli eurogiudici ricordano che, conformemente all'art. 148, lettera d), della Direttiva n. 2006/112/CE, sono esentate dall'IVA le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c) di tale articolo, direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) di detto articolo e del loro carico. Per meglio chiarire i servizi di carico e scarico delle navi sono, quindi, prestazioni riconducibili a quelle “direttamente destinate a sopperire ai bisogni di una nave e del suo carico”; per la determinazione di quali prestazioni possano ricomprendersi, bisognerà individuare l'esistenza di un “nesso tra la prestazione di servizi effettuata e l'utilizzo della nave interessata”.

La seconda questione trattata dalla CGUE riguarda, invece, la possibile estensione del regime di detassazione anche alle prestazioni rese in forza di rapporti di subappalto e, più in generale, a quelle rese in uno stadio anteriore a quello di “commercializzazione” del servizio.

La Corte ha constatato, in tale sentenza, che l'estensione dell'esenzione prevista in stadi anteriori della commercializzazione di tale servizio avrebbe richiesto l'istituzione di meccanismi di controllo e di sorveglianza per accertare che detto carburante raggiunga la sua destinazione finale. Orbene, tali meccanismi si sarebbero tradotti in costrizioni che sarebbero state inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni.

Ora, per rendere più chiara la disamina è doveroso contestualizzare il caso di specie: trattasi di un subappaltatore che prestava i servizi di carico e scarico verso una società A (intermediaria), la quale a sua volta li riaddebitava al proprio committente, quest'ultimo poteva essere indifferentemente la società di logistica, la società che effettuava il caricamento della merce, la compagnia di navigazione ovvero il proprietario della merce (importatore o esportatore).

Ciò che appare chiaro dalla lettura della lettera d) dell'art. 148, Direttiva 2006/112/CE è che non sono previste delle limitazioni di tipo “soggettivo” in merito a chi debba essere il destinatario della prestazione, per poter godere del regime di non imponibilità IVA (esenzione).

Per i servizi di carico e scarico, destinati a navi adibite alla navigazione “in alto mare”, il beneficio del regime di non imponibilità “dipende unicamente dal tipo di nave sulla quale, verso la quale o a partire dalla quale i carichi e gli scarichi devono essere effettuati”. Come indica la sentenza C-33/16, quindi, l'utilizzo che viene fatto di tali servizi “può essere dato per certo nel momento in cui sono concordate le loro modalità di esecuzione”.

In conclusione ciò che si evince dal dispositivo è che: "L'art. 148, lettera d), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui all'art. 148, lettera a), di tale direttiva o del loro carico comprende i servizi di carico e scarico a bordo della nave o a partire dalla medesima".

Ulteriore punto definito: "L'art. 148, lettera d), della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione comprende i servizi di carico e scarico a bordo della nave o a partire dalla medesima, allorché tali servizi sono forniti da un subappaltatore che agisce per conto di un operatore economico, il quale è vincolato esso stesso non all'armatore bensì ad uno spedizioniere, un trasportatore o un commissionario di trasporto, o al detentore del carico di cui trattasi".

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