Bonus prima casa valido se si edifica su terreno di proprietà entro un anno

La Redazione
05 Luglio 2016

La Cassazione, con l'ordinanza n. 13550/2016, interviene nuovamente sul tema agevolazioni prima casa affermando che: se il vecchio immobile è stato alienato e successivamente ne è stato costruito uno nuovo su un terreno di proprietà, il beneficio non viene perso.

Se entro un anno dall'alienazione della casa in regime agevolato un contribuente decidesse di edificare un immobile su un terreno già di sua proprietà, l'agevolazione prima casa verrebbe conservata oppure no? Risponde a questa domanda l'ordinanza della Cassazione del 1° luglio 2016, n. 13550. Con essa, i giudici hanno esaminato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, favorevole all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i giudici della Cassazione hanno posto in evidenza che “la previsione dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale, integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo, con la conseguenza che l'esonero dalla causa di decadenza deve "restare ferma anche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale". In tal modo, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia impugnata. È infatti vero che quel contribuente che entro un anno dall'alienazione dell'immobile voglia realizzare sul suo terreno un fabbricato dando “concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale”, abbia con ciò soddisfatto l'onere di legge.

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