Il registro dei conti oltre che informatico deve essere cartaceo

La Redazione
05 Novembre 2015

Con la sentenza n. 22187/2015 i Giudici della Corte di Cassazione hanno sancito che il registro dei conti, tenuto esclusivamente su supporto informatico, è consentito solo per il periodo in corso, mentre la stampa dei dati a seguito di ispezione della Guardia di Finanza non sostituisce quello cartaceo.

Negli anni degli e-book e della digitalizzazione di libri antichi e di testi scolastici, qualcuno si può sorprendere che il registro dei conti di un'azienda non si possa tenere esclusivamente su computer, per quanto concerne i periodi di imposta trascorsi. A tal proposito, sarà bene leggere l'interessante esito dell'ordinanza della Cassazione del 30 ottobre 2015, n. 22187.

La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale aveva affermato che nell'accertamento, derivato dall'ispezione della Guardia di Finanza, erano stati richiesti i libri contabili che erano stati stampati alla presenza dei militari; secondo i verificatori, non erano emerse irregolarità, ad eccezione dello stesso registro informatico dei conti. Ed effettivamente, la Corte di Cassazione ha affermato che non è previsto un registro informatico in sostituzione di quello cartaceo.L'omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporto informatici – si legge in sentenza – determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. Semmai, hanno ammesso i Giudici, è previsto solo un differimento temporale nella registrazione cartacea, relativamente al periodo in corso.

La Cassazione ha, inoltre, ribadito come la scelta della registrazione meccanografica preveda in ogni caso la trascrizione su supporto cartaceo. “La disciplina normativa del 1994 non è in grado di giustificare la condotta della parte contribuente che abbia omesso di dotarsi di registri cartacei per gli anni anteriori a quelli dell'esercizio in corso – hanno affermato i Giudici, in accoglimento del ricorso dell'Erario – deve pertanto ritenersi che il diritto alla detrazione di imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile […] purché vengano rispettate le modalità di esercizio previste dal Legislatore con le quali tale pretesa può essere fatta valere dal contribuente”.

Ora, ciò detto in caso di mancata trascrizione nel registro dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi che erano annotati su soli supporti informativi, la dichiarazione annuale IVA in cui i corrispondenti importi sono stati portati in detrazione, doveva essere dichiarata infedele. Per lo meno, il contribuente, con la venuta meno del diritto a detrazione non ha perso la possibilità di ottenere la restituzione dell'imposta effettivamente versata per acquisti di beni e servizi inerenti l'esercizio della propria attività, “ben potendo essere recuperata l'imposta non dovuta mediante richiesta di rimborso della somma”.

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