La mancanza di effettiva autonomia rende una società fittizia
06 Luglio 2016
Per dichiarare che una società non è operativa non basta evidenziare che l'amministratore unico ne è anche unico socio. Tale posizione è stata rigettata recentemente dalla Cassazione, con la sentenza del 1° luglio 2016 n. 27117.
Nel caso in esame, l'imputato era stato chiamato in causa per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, avendo indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA, per più anni d'imposta, elementi passivi fittizi. Il giudizio del gip era stato quello di motivare “la confiscabilità per equivalente dell'importo corrispondente all'entità dell'imposta evasa, non ritenendo necessario un vincolo di pertinenzialità tra bene e reato, essendo sufficiente la materiale disponibilità dei beni da parte dell'indagato”. Nel suo ricorso, poi accolto, il contribuente contestava il fatto che il vincolo reale fosse stato disposto nei confronti della società della quale era legale rappresentante ed unico socio, basandosi sull'assunto – errato – che tale qualifica rendesse concreta la possibilità che l'indagato disponesse, in modo pieno ed incondizionato, dell'immobile di proprietà della persona giuridica, poi sequestrato. Il Pm proponeva quindi ricorso in Cassazione.
Già il tribunale del riesame aveva affermato che “al fine di ritenere una società mero apparato fittizio utilizzato dal soggetto indagato per commettere illeciti, deve emergere che l'ente non ha effettiva autonomia, cosicché la trasmigrazione del profitto del reato in capo al medesimo non dà luogo ad un effettivo trasferimento di valori”. Il PM, tuttavia, insisteva sottolineando la duplice posizione di amministratore unico e socio unico dell'indagato: posizione che costituiva, per il Pubblico Ministero, la prova della non operatività della società. Tuttavia, per i giudici, mancava, nell'argomentazione del ricorso, “un effettivo confronto con le motivazioni che sostengono, in maniera del tutto congrua e, soprattutto, uniforme al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento, l'ordinanza censurata”. Tale circostanza era infatti già stata acquisita, e aveva costituito oggetto di valutazione da parte del giudice remittente. |