Detrazione IVA per beni non strumentali

La Redazione
08 Settembre 2015

Un imprenditore individuale che acquista un'autovettura non strumentale all'attività di impresa può detrarsi l'IVA e in quale misura? Il presupposto che utilizzi l'autovettura anche per fini privati può influire sulla detrazione IVA?

Un imprenditore individuale che acquista un'autovettura non strumentale all'attività di impresa può detrarsi l'IVA e in quale misura? Il presupposto che utilizzi l'autovettura anche per fini privati può influire sulla detrazione IVA?

Ad esclusione dei veicoli che costituiscono l'oggetto dell'attività propria dell'impresa o nell'ipotesi in cui si riesca a dimostrare l'utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto, il contribuente può fruire di una detrazione (parziale) dell'IVA nella misura forfetaria del 40 per cento.

La disposizione è applicabile alle operazioni di acquisto, alle importazioni dei predetti mezzi di trasporto, ovvero agli stessi veicoli disponibili in base ad un contratto di noleggio o locazione anche finanziaria.

È, altresì, detraibile nella medesima misura del 40 per cento l'IVA relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale.

I criteri per la corretta applicazione della predetta detrazione forfetaria sono stati chiariti dalla R.M. n. 6, del 20 febbraio 2008, emanata dal Dipartimento delle Politiche Fiscali. Secondo quanto affermato dal citato documento di prassi, “per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali, in deroga ai criteri ordinari non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l'imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40 per cento dell'IVA afferente le operazioni relative ai veicoli in questione (...).”.

In buona sostanza il Legislatore ha forfetizzato l'inerenza della spesa senza che sia possibile beneficiare della detrazione in una misura diversa (maggiore o inferiore).

Va evidenziato che per i veicoli stradali a motore, soggetti all'applicazione della predetta detrazione forfetaria, è irrilevante ai fini impositivi l'uso personale o familiare da parte dell'imprenditore dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico.

Pertanto, se il soggetto passivo (imprenditore o esercente arte o professione) utilizza per finalità private il mezzo di trasporto, la predetta prestazione è fuori campo di applicazione dell'IVA, non costituendo prestazione di servizi rilevante ai sensi dell'art. 3, co. 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

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