Giorni di permanenza della verifica fiscale
18 Maggio 2015
Un'azienda, nel caso in esame una SRL, ha subito un accertamento in occasione del quale i militari della Guardia di Finanza sono rimasti in sede per più dei canonici trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del Contribuente. Prima di aprire un probabile contenzioso, perché a seguito della verifica è stato emesso un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si chiede un parere sulla legittimità di tale atto. Occorre preliminarmente sapere con esattezza i giorni lavorativi nei quali la Guardia di Finanza è rimasta nella sede e, inoltre, se i militari abbiano usufruito della proroga consentita dalla Legge. La risposta, pertanto, si baserà su elementi di carattere generale anche se possono essere molto indicativi. Nella versione prima delle modifiche introdotte dal Legislatore con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto Sviluppo), l'art. 12, co. 5, dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000, prevedeva quanto segue: «La permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni». L'art. 7, co. 2, lettera c), del «Decreto Sviluppo», dopo il secondo periodo del sopra riportato co. 5, dell'art. 12, ha aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente». Alla luce delle modifiche disposte dal Legislatore la disposizione statutaria è ora strutturata in modo tale per cui il periodo massimo di durata della verifica fiscale presso il contribuente è differenziato in funzione del regime contabile da questi adottato: a) per i soggetti in contabilità ordinaria sono previsti trenta giorni lavorativi, prorogabili, con atto motivato, di ulteriori trenta; b) per i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi sono previsti quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici in caso di motivate esigenze d'indagine. Con riferimento, invece, alla questione «storica» di uno dei problemi interpretativi della disposizione statutaria in oggetto, esso può essere più chiaramente esposto attraverso la formulazione del seguente quesito: il limite di durata della verifica, espresso in giorni, si riferisce a quelli di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente o deve essere inteso per giorni lavorativi consecutivi a decorrere da quello di accesso e a prescindere dalla presenza effettiva dei verificatori presso la sede del contribuente (si tratterebbe in tale ipotesi di giorni lavorativi consecutivi dall'inizio delle attività ispettive)? In passato vi sono stati numerosi orientamenti contrapposti, soprattutto tra la dottrina, la giurisprudenza di merito e la prassi dell'Amministrazione finanziaria, ma la soluzione al problema può ritenersi definitivamente raggiunta con le modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, atteso che l'ultimo periodo del summenzionato art. 7, co. 2, lettera c), prevede espressamente che, ai fini del controllo della durata della verifica fiscale, occorre avere riguardo esclusivamente ai giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente ispezionato. Fatte queste precisazioni va rilevato che ampia giurisprudenza di legittimità ritiene che la verifica fiscale presso la sede del contribuente che si protrae oltre i termini previsti dalla legge (trenta giorni) non invalida il PVC, né l'atto impositivo. A ricordarlo, da ultimo, è la Cassazione con la sentenza 7584/15, pubblicata il 15 aprile 2014. |