Tributario

Plusvalenze e minusvalenze tassabili per il professionista

La Redazione
08 Maggio 2015

La cessione di un bene mobile acquistato nel corso del 2005 può generare per il professionista una plusvalenza tassabile? In ipotesi, invece, di “autoconsumo” (avvenuta nel corso del 2014) di un bene mobile strumentale acquistato nel 2010, è possibile rilevare una minusvalenza deducibile per il professionista?

La cessione di un bene mobile acquistato nel corso del 2005 può generare per il professionista una plusvalenza tassabile? In ipotesi, invece, di “autoconsumo” (avvenuta nel corso del 2014) di un bene mobile strumentale acquistato nel 2010, è possibile rilevare una minusvalenza deducibile per il professionista?

L'art. 54, co. 1-bis, D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che “concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione”.

La Risoluzione n. 310/E del 21 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito la decorrenza dell'imponibilità di questo componente straordinario di reddito, irrilevante prima del D.L. n. 223/2006 (art. 36, co. 29), affermando che “l'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genererà plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006”.

Tale soluzione interpretativa tiene conto del fatto che le modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, stabiliscono, di fatto, un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme.

Di conseguenza, da un punto di vista operativo, bisognerebbe suddividere il libro dei beni strumentali in due, poiché solo i beni acquistati dal 5 luglio 2006 originano una plusvalenza imponibile (ovvero, una minusvalenza deducibile) mentre quelli acquisiti in precedenza sono irrilevanti, anche se ceduti dopo la predetta data.

Per quanto riguarda le minusvalenze, alla norma appena vista occorre aggiungerne un'altra: ai sensi del co. 1-bis1, del medesimo art. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2007 “le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili solo se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis”, ossia con esclusione delle minusvalenze “da autoconsumo” o destinazione estranea rispetto al lavoro autonomo, le quali, pertanto, restano irrilevanti.

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