Start up e precedente impresa familiare

La Redazione
02 Settembre 2015

Un soggetto che aderisca al nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, per poter usufruire della riduzione di un terzo del reddito conseguito, deve intraprendere una nuova attività (cd. start-up). Un contribuente che abbia esercitato nel corso del periodo di imposta precedente un'attività di impresa con una impresa familiare, può aderire a tale nuovo istituto?

Un soggetto che aderisca al nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, per poter usufruire della riduzione di un terzo del reddito conseguito, deve intraprendere una nuova attività (cd. start-up). Un contribuente che abbia esercitato nel corso del periodo di imposta precedente un'attività di impresa con una impresa familiare, può aderire a tale nuovo istituto?

Per i contribuenti che rispettino i requisiti per il regime forfetario di cui al co. 54 (requisiti di accesso) e al co. 57 (fattispecie di esclusione) della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190) e che intraprendano una nuova attività, il reddito, assoggettato all'imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l'anno di inizio attività e per i due successivi.

A tal fine, in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l'adozione del regime dei minimi, sono richieste le seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
  • qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Come si può notare, si tratta delle medesime condizioni che permettevano l'accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ed ancor prima al regime fiscale delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Si ritiene, pertanto, che si possano ritenere validi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento a tali regimi, circa la rispondenza alle caratteristiche che consentono la riduzione del reddito di un terzo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.