Sanzioni ridotte per il contribuente tempestivo
09 Dicembre 2015
In tema di iscrizione a ruolo, l'art. 2, co. 2, D.Lgs. 462/1997 mira a premiare chi si mette in regola con la propria posizione debitoria entro 30 giorni dalla comunicazione: tale norma quindi è stabilita nell'interesse sia del contribuente (che si vede ridurre le sanzioni dal 30 al 10%), sia del fisco (che recupera in tempi rapidi quanto dovuto dal contribuente stesso); mentre non ha diritto ad alcuna riduzione il contribuente che effettui un pagamento solo parziale dell'imposta ed interessi dovuti, in quanto non ha interamente estinto il proprio debito con l'Erario. Potrebbe interessarti |