Sanzioni ridotte per il contribuente tempestivo
09 Dicembre 2015
In tema di iscrizione a ruolo, l'art. 2, co. 2, D.Lgs. 462/1997 mira a premiare chi si mette in regola con la propria posizione debitoria entro 30 giorni dalla comunicazione: tale norma quindi è stabilita nell'interesse sia del contribuente (che si vede ridurre le sanzioni dal 30 al 10%), sia del fisco (che recupera in tempi rapidi quanto dovuto dal contribuente stesso); mentre non ha diritto ad alcuna riduzione il contribuente che effettui un pagamento solo parziale dell'imposta ed interessi dovuti, in quanto non ha interamente estinto il proprio debito con l'Erario. |