Il principio di annualità d’imposta esclude supposizioni di costanza di reddito in anni diversi
10 Settembre 2015
Difetto di sottoscrizione Ai sensi dell'art. 42, D.P.R. 600/73, l'atto impositivo è nullo soltanto nel caso in cui manchi “assolutamente” la sottoscrizione, e non già nell'ipotesi di sottoscrizione da parte di funzionario delegato. La mancata allegazione della relativa delega determina al più mera irregolarità, che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a correggere per il futuro.
Principio di annualità d'imposta In ordine al principio di annualità d'imposta, l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 600/73, impone da un lato che, a base della rettifica dei redditi dichiarati in una annualità, vi siano dati e/o notizie raccolti con riferimento a quel determinato periodo d'imposta, e dall'altro esclude una supposizione inferenziale di costanza di condizioni di esercizio di una attività e quindi di reddito in anni diversi.
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