Bloccati gli Enti Locali sui tributi di loro competenza

La Redazione
11 Gennaio 2017

L'ultima Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016) ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali già previsto dalla Stabilità per il 2016.

Comuni e Regioni non potranno aumentare le aliquote relative ai loro tributi ancora per tutto il 2017. Così prevede l'ultima Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016) che ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco agli aumenti contenute nella Stabilità 2016 (art. 1, comma 26, L. n. 208/2016). Di fatto, dunque, viene confermata per il 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Continueranno ad essere escluse dal blocco le regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la Regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Ma non è questa la sola disposizione della vecchia Stabilità ad essere stata riconfermata dalla nuova manovra: continuerà ad essere valida ed efficace anche la disposizione che riconosce la possibilità, per i Comuni, di applicare la maggiorazione fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2016, con delibera del consiglio comunale, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso).

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