Tributario

Se il professionista ha un solo collaboratore l'IRAP non è dovuta

La Redazione
11 Maggio 2016

Le Sezioni Unite chiariscono, con la sentenza n. 9451/2016, che se non vengono impiegati, per l'esercizio dell'attività, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e ci si avvale di un solo collaboratore non occasionale, non vi è l'obbligo di versare l'IRAP.

Non c'è l'obbligo di pagare l'IRAP per i professionisti che impiegano un solo collaboratore. Coloro che non impiegano beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e che si avvalgono di un solo collaboratore non occasionale possono dimenticarsi dell'IRAP. È una sentenza che promette grandi risvolti pratici per i portafogli dei contribuenti quella del 10 maggio 2016, n. 9451, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad esaminare il problema dell'IRAP intervenendo su una materia che è sempre stata oggetto di contrasti: quella della debenza dell'imposta per un solo collaboratore non occasionale.

Rigettando il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro un avvocato al quale la CTR aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP, le Sezioni Unite ricordano che tra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato vi sono anche i mezzi personali, dei quali può avvalersi per lo svolgimento dell'attività. Ora, dalla Corte sottolineano che avvalersi in modo non occasionale del lavoro altrui quando questo si concretizzi nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino un apporto mediato o generico all'attività svolta dal contribuente, non configura necessariamente un'attività autonomamente organizzata. Ciò, purché non si superi la soglia del singolo collaboratore.

Con riguardo al presupposto dell'IRAP – si legge nel principio di diritto ribadito e ampliato dai Giudici – il requisito dell'autonoma organizzazione […] ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure – ed è qui che i Supremi Giudici sono intervenuti con la significativa integrazionesi avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

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