Autonoma organizzazione, a nulla vale osservare i redditi maturati dal professionista
25 Agosto 2015
Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a parlare di IRAP e di autonoma organizzazione, risolvendo a favore del contribuente la diatriba con le Entrate, che avevano opposto alla sua richiesta di rimborso un consueto silenzio-rifiuto. Nella sentenza del 21 luglio 2015, n. 15301, la Corte ha dunque preso in mano i fascicoli riguardanti la contesa tra il contribuente, medico convenzionato con il SSN, e l'amministrazione, valutando in diritto il giudizio già espresso dalla CTR. La Commissione Regionale aveva infatti ritenuto che i redditi maturati dal professionista erano di tale entità da non poter escludere per la loro realizzazione “una qualsiasi forma di organizzazione del lavoro, sia pure in assenza di capitali e di lavoro altrui”. Ricordando, come di consueto, che l'IRAP coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva, e riguarda quella parte di reddito che costituisce una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa esterna, e che la sola presenza di uno studio non integra, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntato il dito contro la Commissione Regionale, che non aveva prestato osservazione a questi principi ampiamente condivisi, e che aveva al contrario dato rilievo “ai redditi maturati dal professionista, prescindendo in concreto dalla verifica in concreto delle sussistenza di un'autonoma organizzazione”. Pertanto, dagli Ermellini è arrivato l'accoglimento del ricorso del medico, con la conseguente cassazione della sentenza regionale. |