La natura illecita dell'attività non preclude la soggezione ad IVA
11 Ottobre 2016
Ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell'attività stessa. |