Contributi previdenziali: previsti sgravi anche per il 2016

La Redazione
11 Novembre 2015

Il DdL Stabilità 2016 introduce ulteriori novità in tema di sgravi contributivi: viene contemplato l'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, ma solo limitatamente alle nuove assunzioni.

Ritorna lo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono nuovi dipendenti: è una delle disposizioni del DdL Stabilità per il 2016, come dallo schema attualmente vagliato dalle Commissioni del Senato. Al provvisorio art. 11 leggiamo infatti che, per promuovere forme di occupazione stabile, viene concesso ai datori di lavoro privati (con la sola esclusione di quelli del settore agricolo), in riferimento alle nuove assunzioni (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016) con contratto a tempo indeterminato, l'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali, con l'unica esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esoneri di 3.250 euro.

Vi sono però altre esclusioni, come quella delle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti erano stati occupati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro; lo sgravio, inoltre, è un beneficio non cumulabile in riferimento a quei lavoratori per i quali era già stata usufruita l'agevolazione in merito ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Diversa è la situazione per i datori di lavoro del settore agricolo; per essi, le disposizioni si applicano nel limite di 1,1 milioni di euro per il 2016, di 2,8 milioni per il 2017, di 1,8 milioni per il 2018 e di 0,1 milioni per il 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso settore, con l'esclusione degli apprendistati, i termini sono di 1,6 milioni per il 2016, di 8,8 milioni per il 2017, di 7,2 milioni per il 2018 e di 0,8 milioni per il 2019. Si tratta, in tali casi, di esoneri concessi dall'ente previdenziale nel limite della disponibilità delle somme stanziate; una volta raggiunto tale soglia, l'ente non prenderà in considerazione ulteriori domande.

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