Rassegna di giurisprudenza di legittimità - dicembre 2015

La Redazione
19 Gennaio 2016

Dalla redazione de IlTributario.it una selezione delle pronunce della Cassazione di maggior interesse depositate nel mese di dicembre 2015.

SPESE DI LITE - LITE TEMERARIA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Cass. civ., sez. VI-T, 22 dicembre 2015, n. 25852

L'addetto alla riscossione tributi non può ritenersi esonerato dall'osservanza del disposto dell'art. 96 c.p.c. per il solo fatto di agire nella qualità di mandatario dell'ente impositore. Ebbene, non v'è alcuna norma, fra quelle dettate in materia di riscossione dei tributi, dalla quale possa desumersi l'obbligo dell'agente di impugnare il provvedimento di esclusione del credito e di insistere per l'accoglimento di una domanda della quale, sulla scorta dei documenti che sono in suo possesso, può agevolmente verificare la manifesta infondatezza. Il mandatario, infatti, non è un mero esecutore materiale degli ordini che provengono dal mandante, ma ha piena ed autonoma capacità processuale ed è perfettamente in grado di decidere se, a fronte del rischio meramente ipotetico (e pressochè insussistente in una fattispecie quale quella in esame) di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell'ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un'azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

TRUST

Cass. civ., sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478

In merito ai profili impositivi del trust, non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un trust liberale a imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione).

Nel caso di specie l'errore insito nella tesi erariale è di considerare il trust liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta: ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario.

TARSU – ONERE DELLA PROVA

Cass. civ., sez. trib., 11 dicembre 2015 n. 25020

In tema di TARSU, incombe al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il particolare uso cui sono destinate, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – AZIONI E QUOTE – BILANCIO 'INFRANNUALE'

Cass. civ., sez. trib., 11 dicembre 2015, n. 25007

In tema di imposta di successione e ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse, che risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. L'imponibile non può dunque essere determinato, ove risultino valori di bilancio regolarmente approvati, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da documenti diversi, come il "bilancio infrannuale" non regolarmente redatto o non regolarmente approvato secondo le ordinarie regole di diritto societario (artt. 2364 e 2435 c.c.).

IMPOSTA DI REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO – POLIZZA FIDEIUSSORIA

Cass. civ., sez. trib., 11 dicembre, n. 24997

In tema di applicazione dell'imposta di registro dovuta su decreto ingiuntivo per il recupero dell'IVA indebitamente percepita in forza di polizza fideiussoria, il decreto ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente è soggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa. Inoltre la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito che però non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, custodendo la sua natura ai fini tributari.

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823

Nel nostro ordinamento si esclude sussista una clausola che imponga all'Amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tale obbligo viene meno ove non espressamente previsto, come nel caso degli “accertamenti a tavolino”. Diverso è il caso dei tributi armonizzati, giacché in ambito comunitario occorre riconoscere l'immanenza di un principio di generale applicazione, seppur in termini restrittivamente sostanzialistici.

IVA RIMBORSI BENI AMMORTIZZABILI

Cass. civ., sez. trib., 4 dicembre 2015, n. 24779

In materia di IVA, è errato ritenere spettante il rimborso anche se i beni acquistati, in quanto destinati ad implementare l'attività imprenditoriale su un terreno detenuto a titolo di comodato, accedendo civilisticamente alla proprietà altrui, pur se strumentali all'esercizio dell'impresa non costituiscono dal punto di vista contabile immobilizzazioni e non rientrano perciò tra i cespiti ammortizzabili. Il rimborso, infatti, può essere richiesto per l'eccedenza derivante dall'acquisto di beni (strumentali e ammortizzabili) dei quali l'imprenditore possa disporre come proprietario (perché titolare di proprietà o di altro diritto reale di godimento).

IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TOTALITARIA DI QUOTE

Cass. civ., sez. VI-T, 2 dicembre 2015, n. 24594

Ai fini dell'imposta di registro, il contratto di cessione totalitaria delle quote di una società è assimilabile a quello di cessione dell'azienda sociale. In tema di

interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro

, vengono privilegiati la natura e gli effetti giuridici, piuttosto che il titolo e la forma apparente degli stessi. I

conti privatistici relativi all'autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive, a semplici elementi della fattispecie tributaria

. Il

trasferimento dell'intero capitale sociale

e la

cessione totalitaria delle quote

ha

la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale

, in quanto entrambi i contratti tendono a realizzare quell'effetto giuridico di trasferimento dei poteri di godimento e di disposizione dell'azienda dai partecipanti alla società ad un altro soggetto (l'acquirente).

SOCIETÀ DI CAPITALI – RISTRETTA BASE AZIONARIA – LITISCONSORZIO

Cass. civ., sez. VI-T, 2 dicembre 2015, n. 24572

L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in riferimento ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che non ricorre (come invece accede per le società di persone) un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

SOCIETÀ DI PERSONE E ASSOCIAZIONI – LITISCONSORZIO

Cass. civ., sez. VI-T, 1 dicembre 2015, n. 24472

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento.

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