Imprenditore che occulta i ricavi: non può invocare la particolare tenuità del fatto

La Redazione
14 Marzo 2017

Se il legale rappresentante della società occulta i ricavi, indicando nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, non può invocare la particolare tenuità del fatto se i reati sono legati da vizio di continuazione e se configurano un “comportamento abituale”.

Che succede se il legale rappresentante della società ne occulta i ricavi, indicando nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo? Può invocare la particolare tenuità del fatto? Per i giudici, no, se i reati sono legati da vizio di continuazione e se configurano un “comportamento abituale”. Tale è la decisione dei giudici della Corte di Cassazione, espressa l'8 marzo con la sentenza n. 11045.

I Supremi Giudici hanno reso definitiva la condanna di dieci mesi di reclusione per il legale rappresentante, per il reato ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. L'uomo aveva evaso le imposte sui redditi e l'IVA, ma invocava la particolare tenuità del fatto. I Giudici della Corte hanno disconosciuto le sue ragioni, in quanto “costituisce principio consolidato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis del c.p., non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio”.

A sostegno della negazione del beneficio, la Corte territoriale aveva già evidenziato sia le modalità dell'azione (imponenti e reiterate dichiarazioni infedeli) sia il vincolo della continuazione tra i reati stessi. Impossibile dunque accogliere il ricorso proposto dalla parte contribuente, che dovrà inoltre pagare le spese processuali.

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