Tributario

Esecuzione delle sentenze: in GU le modalità operative per il rilascio della garanzia

La Redazione
14 Marzo 2017

È di ieri la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale n. 22/2017 con il quale vengono attuate le disposizioni dell'art. 69, comma2, D.Lgs. n. 546/1992, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

Uno dei profili di maggiore interesse e novità della riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. n. 156/2015) è rappresentato dalle modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione delle sentenze tributarie di cui agli artt. 68 ss. del D.Lgs. n. 546/1992.

A tal riguardo era atteso da tempo il Decreto MEF attuativo della disciplina che prevede l'immediata esecutività delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie che abbiano stabilito il pagamento di somme in favore dei contribuenti per importi superiori a 10.000 euro, tale decreto – n. 22 del 6 febbraio scorso – è approdato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.

Il testo del D.Lgs. n. 156/2015 ha riformulato l'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, introducendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente. Lo stesso articolo statuisce che il pagamento di somme di importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, possono essere subordinate dal giudice alla prestazione di idonea garanzia che, si legge sempre nel decreto,

è prestata fino al termine del

nono mese successivo

a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Deve essere redatta in conformità ai

modelli

che verranno approvati con Decreto del Direttore Generale delle Finanze, e deve avere ad oggetto

l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente

, comprensiva di interessi, nei gradi intermedi di giudizio. La garanzia cessa in automatico dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.

All'interno del documento l'art. 3 è dedicato all'escussione della garanzia stabilendo che l'ente a favore del quale è stata prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69 del D.Lgs. n. 546/1992, per l'adempimento del contribuente.

Dunque il fine ultimo della garanzia è, oltre quello di tutelare gli interessi erariali dall'eventuale insolvenza del contribuente, anche quello di scongiurare il rischio della proliferazione di istanze di sospensione da parte degli Uffici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.