Illegittima l’iscrizione a ruolo se l’estinzione del processo non è comunicata al contribuente

La Redazione
18 Gennaio 2016

In tema di estinzione del processo tributario, e con particolare riferimento ai giudizi pendenti dinanzi alla CTC all'entrata in vigore della riforma del 1972, la decorrenza del termine ex art. 75, co. 2, D.Lgs. 546/1992 per la presentazione dell'istanza di trattazione dell'udienza, così come del termine per proporre reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, è condizionata alla rituale comunicazione della stessa. Non rileva dunque, né è sufficiente, la conoscenza di fatto dell'avvenuta estinzione.

Con la sentenza n. 569, depositata in data 15 gennaio 2016, la Corte di Cassazione affronta le problematiche connesse alla mancata comunicazione dell'ordinanza di estinzione del processo pendente dinanzi alla CTC nei confronti del contribuente (nel caso di specie nei confronti dell'erede del contribuente ‘originario'). Simile ipotesi, in particolare, non consente all'erede (che subentra anche nei debiti tributari) di presentare istanza di fissazione dell'udienza di trattazione, così come di impugnare l'ordinanza mediante reclamo, ed impedisce dunque il cristallizzarsi della pretesa impositiva.

Il caso

La controversia concerne l'impugnazione, da parte dell'erede del contribuente “originario”, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF e ILOR relative all'anno di imposta 1975. L'iscrizione a ruolo della corrispondente pretesa impositiva era avvenuta a seguito dell'estinzione del giudizio promosso dal de cuius , sancita con declaratoria della Commissione Tributaria Centrale per mancata riassunzione da parte dell'erede, da esperire mediante istanza di trattazione a seguito dell'intervenuta riforma del processo tributario (art. 75, D.Lgs. 546/1992).

La sentenza di appello, riformando la pronuncia di accoglimento in prime cure del ricorso dell'erede, respingeva le doglianze di quest'ultima, sulla scorta della riconosciuta definitività della sentenza dell'allora Commissione tributaria di II grado (favorevole all'Ufficio erariale), conseguente all'estinzione del giudizio ed alla mancata riassunzione. L'ordinanza di estinzione, oltretutto, non era stata nemmeno oggetto di reclamo nel termine di 30 gg contemplato dall'art. 28, D.Lgs. 546 cit. e da ultimo il potere di recuperare a tassazione non era ancora caduto in prescrizione, giacché il dies a quo per lo spirare del relativo termine decennale era da identificarsi con il momento in cui il giudizio pendente dinanzi alla CTC era stato dichiarato estinto.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, investita del ricorso del contribuente/erede, avalla uno solo dei 5 rilievi di parte ricorrente , il cui accoglimento però ha effetto dirimente ed assorbe le restanti doglianze.

Sulla scorta del percorso ermeneutico dei Supremi giudici, la sentenza di appello ha ritenuto definitiva la pretesa tributaria in ragione dell'erronea assimilazione – ai fini del rispetto dell'onere di reclamo ex art. 28, co. 1 cit. – tra conoscenza di fatto dell'ordinanza di estinzione della CTC (avvenuta addirittura successivamente alla notifica della cartella esattoriale) e rituale comunicazione da parte della segreteria.

In particolare – ricordano i giudici delle leggi – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/1998 , la decorrenza del termine ex art. 75, co. 2 cit. è condizionata alla ricezione dell'avviso dell'onere di proporre l'istanza di trattazione, nella specie mai comunicato all'erede. Non rileva dunque, né è sufficiente, la conoscenza di fatto dell'avvenuta estinzione. Del resto l'iscrizione a ruolo della maggior imposta – che presuppone la definitività dell'accertamento conseguente alla definizione del processo tributario (art. 14, D.P.R. 602/73) – deve essere preceduta da rituale comunicazione dell'ordinanza estintiva ai fini del reclamo ex art. 309 c.p.c. (Cass. 3843/93): solo da questo momento infatti decorrono o riprendono a decorrere i termini di prescrizione o decadenza, e con riferimento al reclamo avverso un'ordinanza presidenziale di estinzione, emessa ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 44, D.P.R. 636/1972 per omessa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, non si applica il termine annuale di decadenza contemplato per le impugnazioni dall'art. 327 c.p.c. (Cass. 8765/2008). Diversamente si imporrebbe al contribuente l'onere di verificare anche per un lunghissimo periodo, come nel caso di specie, se l'ordinanza di estinzione sia stata emanata o meno.

Stante la peculiarità della definizione del procedimento di impugnazione dell'atto presupposto (ordinanza di estinzione non reclamata, né seguita da istanza di fissazione dell'udienza), non si applica dunque alla specie il principio (pure affermato più volte dalla Corte – cfr. Cass. 6692/2015, 1083/2013 e 22506/13) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, solo nell'ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell'art. 161 c.p.c., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere,neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare e correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell'altro processo”.

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