T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) e relativo privilegio

16 Marzo 2015

La T.I.A. (tariffa di igiene ambientale) gode di privilegio ex art. 2752 c.c., alla luce del D.l. n. 98/2011? Trattandosi di una tariffa e non di una tassa e/o imposta dovrebbe essere chirografaria; inoltre i privilegi non potrebbero essere applicati in via estensiva e/o analogica.

La T.I.A. (tariffa di igiene ambientale) gode di privilegio ex art. 2752 c.c., alla luce del D.L. n. 98/2011? Trattandosi di una tariffa e non di una tassa e/o imposta dovrebbe essere chirografaria; inoltre i privilegi non potrebbero essere applicati in via estensiva e/o analogica.

RIFERIMENTI NORMATIVI – L'art. 2752 del codice civile, rubricato “Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali”, prevede che “hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”.

OSSERVAZIONI – L'art. 23, comma 37, del Decreto legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 2011, ha stabilito che “al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: “per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”.
Tuttavia si deve osservare che la novella non ha modificato il disposto del terzo comma della disposizione in esame il quale dispone che “hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”.

La Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito che la TIA è un vero e proprio tributo e il relativo credito deve essere ammesso tra quelli privilegiati, annullando così il decreto del Tribunale di Arezzo con il quale era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo presentata da una società concessionaria per la riscossione dei tributi. Il Tribunale di Arezzo aveva negato l'ammissibilità della TIA tra i crediti privilegiati sostenendo che tale tariffa non avesse natura di entrata tributaria, ma di corrispettivo/contributo per un servizio e precisando, altresì, che nel codice civile mancherebbe una previsione specifica che ricomprenda i contributi/corrispettivi per un servizio tra i crediti privilegiati ex art. 2752 cod. civ.
La Suprema Corte con la sentenza 17 febbraio 2012, n. 2320 ha stabilito la natura tributaria della TIA, attesa, tra l'altro, l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale nasce l'onere del pagamento e il beneficio che ne riceve il singolo. Orientamento confermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, 6 novembre 2013, n. 24970.
Pertanto, in conclusione, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte sul punto, si ritiene che la TIA goda del privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, del cod. civ anche dopo la novella di tale articolo introdotta con il D.L. 98/2011.

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