Tassa sui rifiuti: è del contribuente la prova della quantificazione

La Redazione
16 Dicembre 2015

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul tema dei rifiuti solidi urbani con sentenza n. 25020/2015, ha statuito che incombe sul contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale la prova della quantificazione della tassa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25020/2015, ha statuito che in tema di TARSU, ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti ex art. 62, co. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporti la produzione di rifiuti.

La controversia in esame prende avvio da un avviso di accertamento notificato dal Comune di Genova con il quale veniva rilevata l'omessa denuncia di un'area di proprietà ai fini del calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La CTR accoglieva l'appello della contribuente e provvedeva ad annullare l'avviso di accertamento impugnato.

I Giudici della Corte sottolineano che incombe sul contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; nel caso di specie è stato affermato in una precedente pronuncia (cfr. Cass. civ. n. 14770/2000) "che i possessori di parcheggi sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti in quanto tali aree sono frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva".

Nella disamina i Giudici ricordano che l'art. 70 del D.Lgs. 507/1993 sancisce l'obbligo di denuncia da parte del contribuente che occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Infatti sul punto anche la Corte di Giustizia (si veda causa del 16 luglio 2009, C- 254/1998) si è pronunciata affermando che nella materia dei rifiuti le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa. Ciò comporta che la previsione del legislatore nazionale dell'obbligo di denuncia rientra nel margine di discrezionalità consentito poichè si configura come una modalità attraverso la quale l'autorità perviene al calcolo della tassa stessa.

I Supremi Giudici in ultima analisi trattano del principio comunitario "chi inquina paga", sostenendo che la normativa nazionale contenuta nel D.Lgs. 507/1993 non contrasta con il diritto dell'Unione, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione dei regimi presuntivi che non consentono un'ampia prova contraria.

Tutto quanto ciò premesso la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune e rinvia la decisione ad altra sezione della CTR di Genova.

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