I confini della giurisdizione tributaria in tema di operazioni catastali

La Redazione
17 Febbraio 2016

Con l'intento di dipanare il conflitto di giurisdizione sollevato in merito alle domande giudiziali di accertamento di porzioni immobiliari e di disapplicazione e rettifica di atti catastali recanti identificativi errati (tra cui la dichiarazione d'obbligo dell'Agenzia del Territorio), le Sezioni unite chiariscono l'esatta portata della giurisdizione del giudice tributario sulle operazioni catastali.

Con la sentenza n. 2950, depositata in data 16 febbraio 2016, le Sezioni unite civili chiariscono l'esatto ambito applicativo e i reciproci limiti della giurisdizione tributaria e ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto operazioni catastali.

Il caso. La controversia, incardinata presso il Tribunale ordinario, ha scaturigine da una domanda di accertamento di porzioni immobiliari con conseguente richiesta di disapplicazione e rettifica di atti catastali recanti identificativi errati, tra i quali anche la dichiarazione d'obbligo dell'Agenzia del Territorio.

Il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario limitatamente alla richiesta rimodulazione catastale delle unità immobiliari in questione, disponendo altresì il prosieguo del giudizio per le restanti domande. La Corte di appello confermava nuovamente il difetto di giurisdizione, e la pronuncia viene dunque impugnata dinanzi alla Suprema Corte.

Estensione e limiti della giurisdizione tributaria in tema di operazione catastali. Le Sezioni Unite colgono l'occasione per ricordare innanzitutto che la giurisdizione tributaria (i cui limiti sono espressamente codificati all'art. 2, D.Lgs. 546/92) è giurisdizione attribuita esclusivamente ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. un., 3773/14; id. 27209/09 e 20889/06): ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio di una potestà impositiva sussumibile allo schema potestà-soggezione, tipico del rapporto tributario. Nelle controversie ove si esuli da simile schema (ndr. le controversie tra privati) sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 7527/13; 2064/11).

Orbene, con particolare riferimento alle operazioni catastali di cui all'art. 2, co. 2 cit, la giurisdizione tributaria non può estendersi ad ogni controversia che rientri nelle materie ivi indicate: in tal modo finirebbero per esservi attratte anche molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini che pacificamente appartengono alla giurisdizione ordinaria.

In siffatto ambito, dunque, le previsioni dell'art. 2, co. 2, vanno riferite alle sole controversie che abbiano ad oggetti atti relativi alla intestazione o alle variazioni catastali sia di terreni che di fabbricati che si pongano come presupposto per l'assoggettamento a tributi. Ne restano escluse le contestazioni circa la titolarità del diritto dominicale (Cass. civ., sez. un., 13691/06 e 16429/07).

Alla luce del percorso ermeneutico illustrato, la Suprema Corte ribadisce in conclusione che nelle controversie tra privati o tra privato e p.a. in seno ad un rapporto privatistico ben possono essere utilizzate a fini probatori le risultanze catastali. Laddove però si intenda contestare avverso gli organi competenti le anzidette risultanze ed ottenerne la variazione, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario.

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