Tributario

Presunzione di redditi e onere della prova contraria

La Redazione
18 Aprile 2016

È onere dell'Ufficio individuare indici certi della capacità di reddito, spetterà poi al contribuente dimostrare elementi discostanti.

La determinazione sintetica del reddito operata ai sensi del comma 5 dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, avviene mediante la presunzione che le spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta siano state finanziate con redditi posseduti in detto periodo e nei quattro antecedenti. A tale accertamento si affianca l'accertamento da redditometro, che si basa sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale (analisi di campioni di contribuenti differenziati in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza) e che presuppone lo scostamento di almeno un quarto del reddito complessivo accertabile rispetto a quello dichiarato per almeno due periodi d'imposta.

Ne consegue che la disponibilità di beni indici di capacità contributiva rappresenta una presunzione di redditi da qualificarsi come “legale” (art. 2728 c.c.): l'ufficio deve individuare solo elementi certi indicativi della capacità di reddito, incombendo al contribuente l'onere di fornire elementi in contrario mediante idoneo riscontro documentale.

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