Termini raddoppiati per l'accertamento in caso di giudizio penale pendente

La Redazione
18 Ottobre 2016

Nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. n. 546/1992 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna...

Nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna: pertanto non può disporsi – ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento – la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della predetta sentenza.

Dunque se ne ricava che, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e ciò anche se il reato viene scoperto dai verificatori dopo il termine di decadenza ordinario.

Sarà onere del giudici compiere una valutazione "postuma", accertando se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un termine più ampio.

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