Rimborso IVA concesso per i beni destinati all'estero ma sottratti in Italia

La Redazione
19 Febbraio 2016

Rimborso IVA concesso alla società che, comprando dei beni in Italia “franco fabbrica”, subisce un furto della merce, l'operazione secondo i Giudici della Corte di Cassazione deve essere qualificata come cessione interna. Questo quanto enunciato nella sentenza n. 3091/2016.

Concesso il rimborso IVA alla società che, comprando dei beni in Italia “franco fabbrica”, subisce un furto della merce. Lo hanno stabilito i Giudici della Cassazione con la sentenza del 17 febbraio 2016, n. 3091.

Nel caso in esame, una società tedesca, trasportando dei macchinari in Germania, venne derubata della merce acquistata in Italia “franco fabbrica”. L'operazione venne inizialmente fatturata come intracomunitaria ed in seguito al furto venne mutata in cessione su territorio italiano e fatturata dalla cedente con la conseguente applicazione dell'IVA, in merito alla quale la società tedesca chiedeva il rimborso, negato dall'ufficio delle Entrate. Secondo, poi, la CTP, il fatto illecito non era presupposto per il rimborso IVA, poiché avvenuto in territorio nazionale: la merce era non più rimborsabile e si considerava ceduta in Italia. La CTR, invece, fu di parere opposto.

Secondo la ricorrente, il furto equivaleva come un'immissione nel territorio nazionale italiano della merce, e come tale integrava il presupposto dell'imposta sulle cessioni interne. Per la Cassazione, però, tale principio era inapplicabile. Infatti, anche all'effettuazione delle cessioni intracomunitarie ci si deve rifare all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “il momento di effettuazione per i beni mobili materiali si considera verificato, in linea generale, all'atto della loro consegna o spedizione”. Il momento della cessione, in questo caso, era avvenuto con la consegna dei beni alla società tedesca, che avrebbe provveduto a trasportarli in Germania.

Il caso di furto non può rientrare nella fattispecie considerata. Infatti, “nel caso di scomparsa dei beni durante il trasporto effettuato con mezzi propri dall'acquirente, l'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto già si è verificato in capo all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni”. La conseguenza è dunque che, se – come è avvenuto – il furto è avvenuto in Italia, l'operazione deve essere qualificata come cessione interna e trova applicazione l'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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