Ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento dei contributi AGCM
21 Marzo 2017
Vi è la possibilità di impugnare i contributi richiesti dalla Autorità Garante della concorrenza e del Mercato L. 10 ottobre 1990 n. 287 e smi da parte di un'azienda che ha sì ricavi superiori a 50 milioni di Euro ma che si trova in difficoltà a fronte di organizzati Gruppi di acquisto e intermediazione internazionali per nulla contrastati dall'attività del garante? In particolare vorrei sapere lo stato della dottrina e della giurisprudenza.
Soggetti tenuti al versamento e importo dovuto La disciplina relativa al versamento dei contributi da corrispondere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) è regolamentata dall'art. 10 comma 7-ter della Legge n. 287/1990. Con riferimento al quesito posto, è opportuno effettuare un inquadramento degli aspetti peculiari della normativa in questione, indentificandone i presupposti applicativi. Va sin d'ora precisato che sul tema oggetto di quesito non vi sono pronunce dottrinali e giurisprudenziali; le seguenti osservazioni si basano pertanto sui provvedimenti emanati dalla stessa autorità garante. A tal riguardo è senz'altro opportuno delineare l'ambito dei soggetti interessati dalla presente normativa, identificandone inoltre le ipotesi di esenzione.
Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Per l'individuazione dei “ricavi totali”, si deve far riferimento: (a) per tutte le società di capitale, alla voce A1 del Conto Economico denominata “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera dell'Autorità del 24 febbraio 2016 (la “Delibera)”; (b) in deroga a quanto esposto alla lettera (a), per gli istituti bancari e finanziari e le compagnie di assicurazione, i ricavi totali devono essere identificati con riferimento ad un decimo del totale dell'attivo, dal quale sono esclusi i conti d'ordine. Anche in questa ipotesi, i dati da prendere in esame per il calcolo sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data della Delibera; (c) i criteri individuati alla lettera (a) non trovano applicazione inoltre per le compagnie di assicurazione per le quali l'ammontare dei ricavi totali deve è valutato in relazione all'importo dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data della Delibera.
Il contributo dovuto dalla società è determinato applicando ai ricavi totali così come identificati nel paragrafo precedente l'aliquota di contribuzione pari, per l'anno 2016, allo 0,06 per mille. In ogni caso viene previsto che la contribuzione a carico di ciascuna impresa non possa essere superiore ad una soglia massima è pari a € 300.000.
Ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo 2016 In alcune circostanze specifiche e non suscettibili di estensione analogica, viene riconsciuta alle imprese un'esenzione dal versamento del contributo. Al riguardo, le società estinte e quelle di nuova costituzione (che non abbiano ancora approvato alcun bilancio alla data della Delibera) non sono tenute al versamento del contributo per l'anno 2016. Le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali sono tenute al versamento del contributo solo se la società continua ad esercitare attività d'impresa, producendo ricavi superiori a 50 milioni di euro. Diversamente, sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015.
Conclusioni Da quanto esposto, e non risultando posizioni giurisprudenziali o dottrinali sul tema, non parrebbe possibile impugnare i contributi richiesti dalla Autorità Garante della concorrenza e dei Mercati L. 10 ottobre 1990 n. 287 da parte di un'azienda che pur rientrando nell'ambito di applicazione della norma, versi in una condizione di difficoltà causata dall'attività svolta da gruppi di acquisto e intermediazione internazionali che non sono contrastati AGCOM.
Ciò in quanto, dai chiarimenti forniti dall'AGCOM (si veda, in particolare la F.A.Q. del 16 aprile 2016, pubblicata sul sito http://www.agcm.it/calcolo-del-contributo.html) sembrano marginali e tassative le ipotesi in cui il contributo possa non essere versato, e si ricollegano alle situazioni di cui al paragrafo 2 supra, quali lo stato di liquidazione o l'assoggettamento a procedure concorsuali, che non ricorrono nel caso di mera difficoltà finanziaria della società. A fortiori, la circostanza che il gruppo di acquisto ed intermediazione internazionale non venga contrastato dall'AGCOM, sembrerebbe indurre ad escludere – a monte – la possibilità di invocare d'innanzi all'AGCOM questa condotta come causa di giustificazione per sottrarsi dal contributo.
Delibera AGCM n. 25945 del 23 marzo 2016 Delibera AGCM n. 25876 del 24 febbraio 2016 Delibera AGCM n. 26207 del 12 ottobre 2016
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