Illegittimo l’accertamento basato sui parametri se lo studio di settore è più favorevole

La Redazione
20 Novembre 2015

Il dato di congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente, rispetto alla studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta, vale a rendere illegittimo l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri.

Con la pronuncia n. 23554, depositata il 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità dell'accertamento eseguito sulla base dei parametri, a seguito dell'accertata congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente risultante dallo studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta.

Il procedimento dinanzi alla Suprema Corte sorge a seguito di una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF e contributo SSN, e di un avviso di rettifica per IVA, emessi a seguito di rettifica del reddito d'impresa sulla base di stimati maggiori ricavi, in applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificati dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. In sede di appello i Giudici, accogliendo il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformavano la decisione di primo grado che aveva, invece, accolto il ricorso del contribuente. Quest'ultimo propone, quindi, ricorso in Cassazione reiterando l'eccezione, formulata fin dal primo grado di giudizio, di illegittimità dell'accertamento, eseguito sulla base dei parametri, a fronte della risultanza di congruità dello studio di settore.

I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del contribuente sul punto, danno continuità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile». In tal senso, continuano i Giudici, «il risultato di congruità emergente dall'applicazione dello studio di settore, stante la natura procedimentale di quest'ultimo, non può essere escluso ove applicato ad un anno anteriore, tanto più a fronte di situazioni ordinarie», come nel caso di specie.

Pertanto, concludono i Giudici, «il dato di congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente, rispetto alla studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta, valeva a rendere illegittimo l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri». Ed è per questi motivi che la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

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