Principio di territorialità per l'imposta sulle successioni e donazioni
22 Novembre 2016
L'imposta ex art. 1 D.Lgs. n. 346/1990 si fonda sul c.d. principio di territorialità in forza del quale (art. 2, comma 1°, D.Lgs. n. 346/1990) “l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti, ancorché esistenti all'estero”. Tale principio contempla tuttavia un correttivo nel criterio di residenza del donante (art. 2, comma 2°, D.Lgs. n. 346/1990): “Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Non deroga a tale principio l'art. 55 comma 1-bis del D.Lgs. n. 346/1990 (T.U.S.), il quale impone solamente un obbligo di registrazione in Italia degli atti formati all'estero, senza rilevare ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. |