Dichiarazione di successione

Alberto Cavallaro
03 Febbraio 2017

Al momento della morte di un soggetto si apre il procedimento di successione, con il quale gli eredi o altri soggetti entrano in possesso dei beni del defunto.
Inquadramento

Al momento della morte di un soggetto si apre il procedimento di successione, con il quale gli eredi, o altri soggetti entrano in possesso dei beni del defunto.

Gli eredi presentano all'Amministrazione finanziaria, entro un anno dal decesso, la dichiarazione di successione, predisposta sul modello ministeriale e liquidano le eventuali imposte dovute.

L'imposta di successione è stata abolita nel 2001 e successivamente ripristinata dal 2007 pur se con dei valori di franchigia in base alla situazione soggettiva del successore.

Anche nei casi di esenzione derivanti dalla franchigia, la successione è soggetta ad imposte ipotecarie e catastali nel caso nel patrimonio ereditario siano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi.

A partire dal 1° aprile 2016 per il pagamento delle imposte legate alla successione verrà utilizzato il modello F24 al posto del modello F23.

A partire dal 1° aprile 2016, per il pagamento delle imposte legate alla successione verrà utilizzato il modello F24 al posto del modello F23. Dal 23 gennaio 2017 è previsto l'invio telematico tramite apposito software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”.

Ambito soggettivo

1) Soggetti interessati

Tutte le persone che ottengono per eredità beni immobili o diritti reali sugli stessi hanno l'obbligo, previsto dalla normativa fiscale, di presentare la dichiarazione di successione e provvedere al pagamento delle imposte di successione, nei casi in cui queste siano dovute.

Infatti le imposte sulle successioni e donazioni è stata ripristinata con D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (art. 2, comma 47), rifacendosi alla normativa prevista dal D.Lgs. 346/1990.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono individuati dall'art.28 c.2 del D.Lgs. 346/1990 in:

a) gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;

b) gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente nel caso di assenza del defunto o di

morte presunta;

c) gli amministratori dell'eredità

d) i curatori delle eredità giacenti;

e) gli esecutori testamentari;

f) i trust per la costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti (come confermato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48 e del 22 gennaio 2008, n. 3.)

2) Soggetti esonerati

Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge e i parenti in linea retta nei seguenti casi:

  • l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila (importo aggiornato dal D.Lgs. 175/2014)
  • nell'attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione gli eredi e i legatari che hanno rinunciato all'eredità anteriormente alla scadenza prevista perla presentazione della dichiarazione (12 mesi dal decesso), ovvero che abbiano richiesto la nomina di un curatore dell'eredità.

Di tali eventi va informato l'ufficio con lettera raccomandata allegando la copia della dichiarazione di rinuncia all'eredità o della istanza di nomina del curatore.

In evidenza: dichiarazione di rinuncia all'eredità

La possibilità di procedere con la rinuncia all'eredità è disciplinata dagli articoli 519 e seguenti del codice civile.

Per esercitare la rinuncia dell'eredità l'erede deve presentare una dichiarazione :

  • ad un notaio, ovvero,
  • al cancelliere del tribunale per competenza all'apertura della successione.

La rinuncia va annotata nel registro delle successioni.

Ai fini tributari, la dichiarazione di rinuncia all'eredità, essendo fatta con atto pubblico, è soggetta a registrazione in termine fisso non avendo ulteriori contenuti patrimoniali da assoggettare a tassazione (circolare 44E/2011), salvo fattispecie specifiche individuate nella circolare:

  • la rinuncia preceduta da accettazione espressa o tacita dell'eredità;
  • la rinuncia effettuata sotto forma di donazione, vendita o cessione dei diritti di successione;
  • la rinuncia effettuata dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.
  • Per l'Agenzia, in questi casi si determina un effetto simile all'accettazione dell'eredità con successivo trasferimento degli elementi patrimoniali che la compongono.

Giurisprudenza rilevante: Cass. civ., Sez. trib., sentenza 29 gennaio 2008, n.1920

La giurisprudenza (Cassazione del 29 gennaio 2008 n. 1920) ha ritenuto non soggetta al pagamento dell'imposta proporzionale di registro il caso di rinuncia tardiva dell'eredità.

Secondo la Suprema Corte, in tale fattispecie non si riscontra alcun effetto traslativo della proprietà del bene.

Modello di dichiarazione, contenuto e presentazione

A partire dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione viene predisposta con il software “Dichiarazione di successione” (SUC), reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Fino al 31 dicembre 2018 è ancora possibile presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea.

E' invece obbligatorio l'utilizzo del modello cartaceo per dichiarazioni relative a decessi avvenuti prima del 3 ottobre 2006, ovvero per presentare dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata in forma cartacea.

La dichiarazione della successione cartacea va predisposta sui modelli in uso all'Agenzia delle Entrate (Modulo 4, reperibile su agenzia www.agenziaentrate.gov.it). L'utilizzo di modelli non conformi a quanto approvato con D.M. comporta la nullità della dichiarazione.

La dichiarazione di successione deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante. In caso di presentazione dovuta da più soggetti, la stessa può essere presentata da uno solo degli obbligati.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Qualora tale dato non sia conosciuto la denuncia va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

In caso di spedizione con raccomandata, si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, facendo fede il timbro apposto.

La dichiarazione di successione deve contenere alcuni dati obbligatori:

a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;

g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);

i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;

l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;

m) il valore globale netto dell'asse ereditario;

n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.

n- bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

In evidenza: la dichiarazione integrativa

Il D.Lgs.175/2014 ha modificato l'articolo 28 c.6 del D.Lgs. 346/1990, prevedendo una semplificazione dei casi di dichiarazione integrativa.

La norma dispone infatti la necessità di provvedere alla presentazione di una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva nei casi in cui sopravviene un evento che determina un mutamento dell'eredità o del legato ovvero ad una superiore determinazione delle imposte.

Oltre all'ipotesi dell'alienazione di un bene culturale, di cui all'articolo 13 c.4 del D.Lgs. 346/1990, il “decreto semplificazioni” del 2014 ha previsto l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche nel caso in cui la variazione dell'eredità derivi dall'erogazione di un rimborso fiscale.

Tale disposizione si applica ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014.

Alla dichiarazione di successione vanno allegati i seguenti documenti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 346/1990:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

e) gli estratti catastali relativi agli immobili;

f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;

h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

In evidenza: decreto semplificazioni 2014

Nell'ottica di semplificare alcuni procedimenti amministrativi a carico dei contribuenti, il D.Lgs. 175/2014 ha previsto che alcuni documenti da allegare alla dichiarazione di successione possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 45 del D.P.R. 445/2000, e precisamente quanto indicato alle lettere c), d), g), h) e i) sopra indicati.

Se gli allegati sono in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano asseverata da un perito iscritto presso il Tribunale della circoscrizione di riferimento dell'ufficio competente, salvo che l'uso della lingua straniera non sia ammesso dalla legge.

Nuovo modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali"

A partire dal 23 gennaio 2017, per gli obblighi fiscali in materia di successione va utilizzato il software relativo al modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” approvato con Provvedimento del 27 dicembre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che viene inviato telematicamente attraverso i canali “Fisconline” o “Entratel” dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello di successione, consente, salvo casi particolari o salvo diversa indicazione del contribuente, che le volture catastali saranno eseguite in automatico con l'invio della stessa dichiarazione.

Il modello telematico NON dovrà essere utilizzato nei seguenti casi:

  • decesso avvenuto prima del 3 ottobre 2006;
  • dichiarazioni di successioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, in forma cartacea.

Il software di compilazione del modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” consente la liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi dovuti a seguito della successione.

Il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” si compone dei seguenti quadri:

  • Dati generali;
  • Quadro EA – Eredi, legatari e altri soggetti;
  • Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni;
  • Quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati;
  • Quadro ED – Passività e altri oneri;
  • Quadro EE – Prospetto riepilogativo asse ereditario;
  • Quadro EF – Liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi;
  • Quadro EG – Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da
  • allegare alla dichiarazione;
  • Quadro EH – Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni;
  • Quadro EI – Dichiarazioni utili alla voltura catastale – discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali;
  • Quadro ER - Rendite, Crediti e altri beni;
  • Quadro EL - Attivo ereditario terreni sistema tavolare;
  • Quadro EM - Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare;
  • Quadro EN - Aziende;
  • Quadro EO - Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
  • Quadro EP - Aeromobili;
  • Quadro EQ - Navi e Imbarcazioni;
  • Quadro ES - Donazioni e atti a titolo gratuito.

Tra le novità introdotte nel modello, a seguito del provvedimento del 15 giugno 2017, è stata prevista, nella sezione “dati generali”, la casella Data opzione art. 24-bis, TUIR, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per usufruire del regime agevolato previsto dall'art. 1, comma 158, della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Con l'utilizzo del nuovo modello telematico il pagamento delle imposte liquidate al quadro EF avverrà sul conto corrente indicato nella dichiarazione, che deve essere intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati con il codice fiscale.

Presentazione di successione: decorrenza dei termini

Il termine per la presentazione di successione è di 12 mesi dall'apertura della stessa. L'articolo 31 del D.Lgs. 346/1990 dispone le indicazioni di decorrenza del periodo per alcune situazioni:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale

della loro nomina;

b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione;

e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;

g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;

h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

Giurisprudenza rilevante

Sentenza n. 1229 del 19 gennaio 2007 della Corte Cassazione - Sez. tributaria

La Suprema Corte ha ritenuto che il termine (all'epoca semestrale) della dichiarazione di successione sostitutiva a quella precedentemente effettuata, decorre dalla pubblicazione del testamento olografo e non dalla redazione dello stesso.

Nel caso di irregolarità della dichiarazione il contribuente viene chiamato ad integrarla nel termine di 60 giorni, oltre i quali la dichiarazione si considera omessa.

Le irregolarità per cui l'amministrazione finanziaria chiederà l'integrazione sono le generalità del defunto e degli eredi, la descrizione e i valori dei beni compresi nell'attivo ereditario e gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte.

Imposte di successione

Il D.L. 262/2006 ha ripristinato l'applicazione delle imposte di successione e donazione. L'imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti a causa di morte di un soggetto ovvero per donazione tra vivi.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta

  • le donazioni di modico valore
  • le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze
  • le donazioni e le liberalità che, in base alla tipologia di atto, scontano l'imposta di registro in misura fissa o l'imposta sul valore aggiunto.
  • I trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni
  • I trasferimenti a favore delle ONLUS e delle fondazioni di cui al D.Lgs. 461/1998.
  • I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità
  • I trasferimenti a favore di altri enti pubblici o di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, finalizzati agli stessi scopi sopra previsti, previa dimostrazione del conseguimento del fine stabilito, da parte del beneficiario nei cinque anni successivi all'accettazione del trasferimento.
  • I trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici
  • I trasferimenti di aziende o quote di società ai fini del passaggio generazionale effettuati a discendenti o coniuge anche con “patti di famiglia” di cui all'articolo 768-bis del codice civile, con le seguenti limitazioni:
  • Per le quote di società di cui all'articolo 73 c.1 lett. a) del TUIR (società di capitali e cooperative) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni tramite le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi del comma 1, n.1, dell'articolo 2359, del codice civile;
  • gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

In evidenza: l'introduzione della legge “dopo di noi” – Legge n. 112/2016

Con la legge “dopo di noi” sono state previste una serie di misure per favorire l'inclusione sociale dei soggetti affetti da disabilità, una volta che siano deceduti i genitori che se ne occupavano.

L'art. 6 della legge prevede in particolare delle agevolazioni fiscali relativamente alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave (come identificate dall'art. 3 comma 3 del D.L. n. 104/1992).

Oltre al requisito soggettivo è pertanto necessario anche il vincolo di destinazione del patrimonio alle finalità assistenziali previste dalla stessa legge.

In evidenza: Territorialità dell'imposta

Le imposte sono dovute per i trasferimenti di beni e diritti anche se situati all'estero, nei casi in cui il defunto o il donante siano residenti nel territorio dello Stato. Per i non residenti l'imposta è dovuta solo per i beni presenti nel territorio.

Si considerano comunque esistenti nel territorio dello Stato

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

Il D.L. 262/2006, oltre a ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni, ha revisionato le aliquote da applicare e le franchigie in determinate situazioni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

L'imposta viene applicata alla base imponibile che è determinata dall'attivo dell'asse ereditario, al netto delle passività deducibili che sono costituite dai debiti del defunto esistenti e risultanti da atto scritto alla data di apertura della successione, e delle spese mediche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del defunto e quelle funerarie sostenute dagli stessi fino al limite di euro 1.033,00.

Giurisprudenza rilevante

Corte di Cassazione sentenza del 20 febbraio 2003 n. 2531

La suprema Corte ha riconosciuto che per essere scomputabili dalla base imponibile, i debiti, non devono necessariamente essere stati contratti per l'acquisto di beni e diritti compresi nell'attivo ereditario, pur nel rispetto dei requisiti del D.Lgs. 346/1990.

Per gli immobili ereditati in piena proprietà (cioè immobili non gravati da diritti reali di godimento), la base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

• 110, per la prima casa

• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)

• 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

• 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

• 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

In evidenza: Modalità di versamento delle imposte di successione

A partire dal 1° aprile 2016 il pagamento delle imposte correlate alla successione viene effettuato tramite modello F24. Si è optato per questo modello al posto del modello F23, per perseguire l'obbiettivo di razionalizzazione delle modalità di pagamento, considerato che il modello F24 viene già utilizzato dalla maggior parte dei contribuenti per il pagamento di numerosi tributi.

Il provvedimento del 17 marzo 2016 prevede quindi che il modello F24 venga utilizzato per il pagamento delle seguenti imposte:

  • l'imposta sulle successioni,
  • l'imposta ipotecaria,
  • l'imposta catastale,
  • le tasse ipotecarie,
  • l'imposta di bollo,
  • l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
  • i tributi speciali,

nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Lo stesso Provvedimento consente inoltre l'utilizzo del modello F23 fino al 31 dicembre 2016, periodo fino al quale potranno essere utilizzati entrambi i modelli, mentre dal 1 gennaio 2017 sarà obbligatorio l'utilizzo del modello F24. Per i codici tributo da utilizzare verrà emanata una apposita risoluzione.

Per il versamenti con il modello F24 devono essere utilizzati i codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 16/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, che devono essere posti nella sezione “Erario” esclusivamente nella colonna dei tributi a debito, e in particolare:

  • 1530” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria”;
  • 1531” denominato “Successioni - Imposta catastale”;
  • 1532” denominato “Successioni - Tassa ipotecaria”;
  • 1533” denominato “Successioni - Imposta di bollo
  • 1534” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM”;
  • 1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”;
  • 1536” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 ”;
  • 1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.


Per “anno di riferimento” è da iscrivere l'anno del decesso (formato AAAA) e da deve essere valorizzato il campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” con il codice fiscale del defunto e come codice identificativo 08.

La stessa risoluzione ha inoltre previsto i codici tributo in uso agli uffici per le attività di liquidazione e accertamento.

Altre imposte indirette

Nel caso in cui l'asse ereditario comprenda beni immobili, la successione è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale.

Imposta ipotecaria

2% del valore dell'immobile

Versamento minimo di euro 200,00 per ciascuna imposta

Imposta catastale

1% del valore dell'immobile

In evidenza: Imposte ipotecarie e catastali e prima casa

Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa pari a euro 200,00 ciascuna, quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni “prima casa”.

Condizioni per ottenere l'agevolazione la non titolarità di altre abitazioni nel territorio comunale e di non aver usufruito di ulteriori agevolazioni “prima casa”. L'erede deve risiedere nel Comune in cui è sito l'immobile o trasferire la propria residenza entro 18 mesi.

Riferimenti

Normativi:

L. 22 giugno 2016, n. 112

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262

L. 18 ottobre 2001 n. 383

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Art. 519 ss. c.c.

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. trib., sentenza 29 gennaio 2008, n. 1920

Cass. civ., sez. trib., sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1229

Cass. civ., sez. trib., sentenza 20 febbraio 2003, n. 2531

Prassi:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016

Agenzia delle Entrate Risoluzione 25 marzo 2016 n. 16/E

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 prot. 40892

Agenzia delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2014, n.31/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 febbraio 2013 n. 11/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 ottobre 2011, n.44/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 marzo 2011 n. 33/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2007, n. 341/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E

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