Antiriciclaggio: dalle Dogane istruzioni per la comunicazione dei dati

La Redazione
25 Gennaio 2016

Bisognerà ottemperare entro il 31 gennaio p.v. alla trasmissione dei dati in materia di antiriciclaggio, questo quanto espresso venerdì scorso con comunicato stampa dall'Agenzia delle Dogane.

In relazione alla trasmissione dei dati materia di antiriciclaggio, i professionisti dovranno provvedere alla comunicazione non oltre il 31 gennaio p.v., utilizzando le apposite schermate del servizio telematico “Antiriciclaggio” messe a disposizione dei Concessionari nell'area riservata sul sito web dell'Agenzia.

Con il Comunicato pubblicato sul portale istituzionale, l'Agenzia rammenta la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016: in ragione dell'art. 1, comma 898, è stato modificato il comma 1 dell'art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite con riguardo alla sola soglia per l'utilizzo del denaro contante e non anche per l'adeguata verifica dei soggetti.

Rimangono quindi a carico dei soggetti obbligati, e quindi dei concessionari, gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, secondo le previsioni dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007.

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