IRAP: non dovuta con personale dipendente non occasionale

La Redazione
25 Luglio 2017

Con l'ordinanza n. 18250/2017 i Giudici della Corte di Cassazione hanno ricordato che il medico convenzionato che ha una sola dipendente con mansioni di infermiera-segretaria non paga l'IRAP.

Ancora una volta, i Giudici della Corte di Cassazione sono tornati sul presupposto impositivo dell'IRAP, valutando il caso di una contribuente, medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che aveva impugnato il diniego dell'Ufficio competente delle Entrate circa la sua istanza di rimborso per l'IRAP versata negli anni dal 2005 al 2008. Con l'ordinanza del 24 luglio 2017, n. 18250, i Giudici della Suprema Corte, VI Sezione Civile, hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dopo che la Corte d'Appello aveva accolto il ricorso della donna.

Per il Fisco, l'imposta andava pagata. Eppure, nel caso in esame si trattava di una sola dipendente con mansioni di infermiera – segretaria. Secondo i Giudici della Corte, il presupposto impositivo dell'IRAP era stato correttamente escluso dalla CTR, che aveva ricordato come il tributo ricorra qualora il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione; oppure, che si avvalga di lavoro altrui in modo non occasionale, superando la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Come nel caso in esame. Ciò ha indotto i Giudici di legittimità a respingere il ricorso del Fisco.

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