Assoggettato alla TARSU anche il produttore che provvede allo smaltimento in proprio
26 Gennaio 2016
Non assume alcuna importanza che il produttore di rifiuti “speciali” li smaltisca in proprio: infatti, egli è assoggettato comunque alla TARSU. Lo affermano i giudici della Cassazione, con la sentenza depositata il 22 gennaio 2016, n. 1155. I Giudici hanno respinto il ricorso di una società, affermando che “il produttore [dei rifiuti speciali] deve essere assoggettato all'imposta, senza che assuma rilievo che egli, volontariamente, provveda a smaltirli in proprio”.
Nella vicenda finita davanti ai giudici della Suprema Corte, una società aveva impugnato l'avviso di liquidazione emesso da un Comune assumendo che era stata compresa tra le superfici tassabili ai fini della TARSU anche un'area in cui, per caratteristiche specifiche, venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, che la ditta smaltiva a proprie spese ricorrendo ad un sistema specializzato.
Secondo la Cassazione, tuttavia, i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi devono essere dichiarati assimilabili a quelli urbani dai singoli Comuni: presupposto dell'imposta diventa quindi l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, eccetto le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni: “quando [...] sia stata dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani – si legge in sentenza – il produttore deve essere assoggettato all'imposta, essendo inoltre indifferente che egli volontariamente provveda a smaltirli in proprio”. |