Fatture di operatori telefonici e registrazione contabile

Fabrizio Papotti
28 Settembre 2017

Alcune fatture di operatori telefonici contengono voci di addebito con riferimento IVA al 22%(*) "IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) d.P.R. n. 633/1972". Si chiede se la registrazione contabile di tali importi debba avvenire con l'indicazione dell'imposta al 22% totalmente indetraibile, con conseguente stampa nei registri IVA, oppure se l'intero importo, imponibile + IVA, vada registrato fuori campo IVA ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 633/1972?

Alcune fatture di operatori telefonici contengono voci di addebito con riferimento IVA al 22%(*) "IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) d.P.R. n. 633/1972". Si chiede se la registrazione contabile di tali importi debba avvenire con l'indicazione dell'imposta al 22% totalmente indetraibile, con conseguente stampa nei registri IVA, oppure se l'intero importo, imponibile + IVA, vada registrato fuori campo IVA ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 633/1972?

Per rispondere al quesito proposto, occorre, preliminarmente, sintetizzare le regole applicabili alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto la corretta fatturazione di servizi di telefonia e la detrazione dell'IVA.

L'articolo 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, disciplina le particolari modalità di applicazione dell'VA nel settore delle telecomunicazioni mediante il sistema monofase. Tale regime speciale, che deroga alle ordinarie regole di applicazione dell'imposta, prevede l'assolvimento definitivo della stessa da parte del soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente. Le successive operazioni sono considerate escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

In particolare, la disposizione citata prevede che l'imposta sia dovuta “per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico”.

L'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, attuativo ed interpretativo della norma in esame, chiarisce che si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti.

Con particolare riferimento alla fatturazione, la medesima norma prevede che per le predette operazioni l'imposta non debba essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati, separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per le operazioni effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio. Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che l'indicazione separata dell'imposta può essere effettuata solo dal titolare della concessione, previa richiesta della fattura da parte degli utilizzatori del servizio, che siano soggetti passivi IVA (imprese ed esercenti arti e professioni) utilizzatori. In tutte le altre ipotesi, invece, l'imposta non dovrà essere indicata separatamente dall'imponibile. La correttezza di tale modalità operativa è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. 26 novembre 2004, n. 140/E.

Ai fini della detrazione dell'IVA, qualora l'operazione ricada nella disciplina dell'art. 74, il cliente è tenuto a registrare la fattura nel registro degli acquisti, senza poter operare la detrazione dell'imposta.

La normativa fin qui esaminata non si riferisce al traffico telefonico consumato in base alle utenze, che quindi non è soggetto al regime speciale e deve essere fatturato dall'operatore nei modi ordinari, evidenziando separatamente l'imposta.

Infatti, come la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto occasione di precisare con la citata risoluzione n. 140/E/2004, occorre distinguere tra l'acquisto di carte prepagate (o altri dispositivi) e l'acquisto di traffico telefonico.

Nel primo caso, l'acquisto di carte prepagate (o altri dispositivi) effettuato dalla società istante rientra nell'ambito del regime monofase di cui al citato art. 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di dispositivi tecnici che consentono di fruire dei servizi di telecomunicazione.

Nel secondo caso, invece, l'operazione non rientra nell'ambito del regime IVA monofase previsto dal citato art. 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì segue le regole ordinarie di applicazione dell'imposta.

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