Finché il credito non viene recuperato è possibile visionare le cartelle
27 Gennaio 2016
Il Consiglio di Stato pronunciandosi con la sentenza n. 5036/2015 ha statuito che in tema di conservazione di atti da parte dell'Amministrazione finanziaria, la stessa ha obbligo di dar visione al contribuente delle cartelle per le quali non sia ancora trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia; e dalle quali non può desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una considerevole lesione dei diritti del contribuente garantiti dal nostro ordinamento.
Nella fattispecie oggetto di disamina il contribuente lamentava la decisione del TAR. Quest'ultimo ha ritenenuto improcedibile il ricorso poiché non avrebbe potuto essere utilmente dato l'ordine di ostensione delle cartelle, e non avendo l'Amministrazione più l'obbligo di conservazione, a seguito del venir meno a questi fini della loro rilevanza amministrativa per il decorso del periodo quinquennale nel quale Equitalia era obbligata a conservare gli atti ai sensi dell'art. 26, co. 4, D.P.R. n. 602/1973.
Il Collegio ha ricordato il filone giurisprudenziale seguito sul punto affermando che "il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva". Da ciò discerne il diritto dell'appellante ad ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione.
Prosegue la Società contribuente chiedendo inoltre che fossero esibite anche le cartelle di pagamento anteriori al suddetto periodo, facendo notare come la pretesa erariale si prescriva nel termine di dieci anni, e quindi con conseguente necessità di conservazione degli atti presupposti (tra i quali la cartella di pagamento).
I Consiglieri concludono sancendo che la disposizione di cui all'art. 26 cit. comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle (cinque anni) e non un termine massimo. Onere improntato alla diligenza è, quindi, conservare - in caso di rapporti giuridici ancora aperti - la copia della cartella oltre i cinque anni, e per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato ancora recuperato, così da esercitare le prerogative esattoriali in maniera compiuta. |