Imposizione IRAP assente in presenza di due sedi e compensi elevati a terzi

La Redazione
27 Ottobre 2016

I Giudici della Cassazione, con l'ordinanza n. 21406/2016, ha chiarito che in tema di IRAP se il professionista ha due sedi oppure se corrisponde ad un solo collaboratore compensi anche elevati, il presupposto impositivo non c'è.

Non importa che il professionista abbia due sedi e non importa neanche che corrisponda a terzi importi di anche rilevante entità per prestazioni afferenti all'esercizio della propria attività professionale: dopo le ultime posizioni giurisprudenziali in tema di IRAP, il professionista non sconta più l'imposta. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza del 24 ottobre 2016, n. 21406. In essa, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza della CTR, con la quale la Corte aveva accolto le posizioni del Fisco. In breve, secondo l'Agenzia delle Entrate il fatto che il professionista operasse in due sedi differenti e corrispondesse compensi per prestazioni di lavoro dipendente anche ingenti, erano indizi che rendevano legittima l'imposizione all'IRAP.

Non così per la Cassazione, che si è richiamata alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016: in essa i Giudici di legittimità avevano asserito che il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale del lavoro di un solo collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive. Non così era nel caso in esame, per i motivi già illustrati. In pratica, i compensi corrisposti e la presenza di due sedi non erano presupposti rilevanti per l'imposizione all'IRAP: pertanto, la sentenza della CTR è stata cassata, in accoglimento del ricorso del professionista.

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