Funzione integrativa dei poteri istruttori del giudice tributario
28 Gennaio 2016
La Suprema Corte, con sentenza n. 955/2016, in tema di riparto dell'onere della prova, ricorda che l'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova. Ciò dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dell'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle mancanze istruttorie delle parti; dunque il suo potere istruttorio è da considerarsi in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi in giudizio.
Il potere in questione, sottolineano i Giudici, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già fornite dalle parti e non già qualora il materiale probatorio, che sia stato già acquisito, imponga una soluzione della controversia ben precisa. Bisogna poi considerare che la parte su cui ricade l'onere probatorio non abbia l'effettiva possibilità di integrare la prova già fornita, ma questa risulti piuttosto ostacolata dall'essere in possesso dell'altra parte.
La vicenda in esame vedeva l'accoglimento in appello del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava il mancato esercizio da parte dell'adito giudice tributario del potere istruttorio di acquisizione documentale in forza dell'art. 7 cit.. La CTR sosteneva che il giudice ha il potere istruttorio di ordinare alla parte la presentazione di documenti che possano incidere in maniera rilevante sulla decisione finale, configurandosi come un dovere che in caso di mancato assolvimento rende illegittima la sentenza pronunciata dallo stesso.
La Corte chiarisce che i poteri qui in esame non sono arbitrari ma discrezionali, ed il loro esercizio così come l'eventuale mancato esercizio dev'essere adeguatamente motivato. Nel caso di specie, si legge in sentenza, l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricadeva in capo all'Amministrazione finanziaria e non poteva prescindere dalla produzione del processo verbale di contestazione.
Quanto finora delineato non si conforma dunque ad una corretta interpretazione dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992: un incondizionato ampliamento dei poteri istruttori del giudice tributario non può essere condiviso dai Supremi giudici. È dunque errato considerare che vi sia stata inerzia da parte del giudice, in quanto lo stesso aveva espressamente invitato l'amministrazione alla produzione del p.v.c., con rinvio della trattazione.
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