Necessario il contraddittorio endoprocedimentale per legittimare l'iscrizione di ipoteca

La Redazione
28 Ottobre 2015

L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, deve concedere a quest'ultimo un termine affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21737 del 26 ottobre scorso, si è pronunciata sancendo che "l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il 'contraddittorio endoprocedimentale', mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo".

Tuttavia - sottolineano i Giudici - "data la natura reale dell'ipoteca", l'iscrizione eseguita conserva comunque la propria efficacia finchè il giudice non ne ordini la cancellazione dopo averne accertato l'illegittimità.

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