Dirigenti illegittimi: la Cassazione giunge ad un altro approdo

La Redazione
30 Ottobre 2015

Con sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21922, la Suprema Corte aggiunge un altro tassello al complesso mosaico delineatosi nella giurisprudenza di merito con riguardo agli effetti degli atti tributari sottoscritti dai dirigenti dichiarati illegittimi dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 37/2015.

A seguito delle prime pronunce dei Giudici di legittimità sulla controversa questione dei “dirigenti-non dirigenti” ed in particolare delle sorti degli atti da essi sottoscritti (in primis Cass. civ., sez. trib., 18448/2015 e 20984/15 – cfr. in proposito il FOCUS del presidente Mario Cavallaro del 27 ottobre – cui ha fatto seguito anche la sentenza n. 21616 del 26 ottobre), che hanno evidenziato l'inammissibilità della relativa eccezione nuova nei gradi di giudizio successivi al primo, la Cassazione torna sull'argomento.

Con sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21992, infatti, i Giudici – pronunciandosi sulla piena applicabilità del regime di sanatoria ex tunc dei vizi di nullità del procedimento notificatorio per raggiungimento dello scopo – hanno avuto modo di precisare che “l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42, co. 1, D.P.R. 600/1973, deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente ricoperta, ovvero da altro delegato nell'esercizio dei poteri organizzativi”.

Non si tratta in realtà di un principio nuovo, bensì di un orientamento enucleato in passato (Cass. civ., sez. trib., 10 agosto 2010, n. 18515) e ribadito di recente anche dai giudici di merito (cfr. ad es., CTP Ascoli Piceno, sez. III, 12 giugno 2015, n. 312).

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