Costituzione in giudizio: i termini decorrono dalla ricezione del plico

La Redazione
03 Ottobre 2017

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente che si sia avvalsa del servizio postale universale ai fini della notificazione dell'atto decorre non dalla data di spedizione ma dal giorno della ricezione del plico. Ricorda la Cassazione con l'ordinanza n. 23034/2017.

Come ricordato dalle Sezioni Unite con la sentenza dello scorso maggio (cfr. n. 13452/2017) nel processo tributario, il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente che si sia avvalsa del servizio postale universale ai fini della notificazione dell'atto decorre non dalla data di spedizione ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione.

Questo il principio di diritto espresso nel testo della sentenza rievocata:

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è inidoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

Ora, nel caso di specie la Corte, con l'ordinanza n. 23034/2017, ha ritenuto consono rievocare tale principio ed applicarlo al caso oggetto di disamina, poichè la questione avversa è sempre il termine di deposito della ricevuta di spedizione dell'appello.

La CTR aveva ritenuto necessario, a pena d'inammissibilità dell'appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell'atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso e non da quello della ricezione del plico raccomandato contenente il ricorso del destinatario.

I Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la costituzione in giudizio dell'appellante risultava essere tempestiva, così come deve ritenersi tempestivo l'appello proposto: considerando il termine lungo di impugnazione di cui al novellato art. 327 c.p.c.

Alla luce di tutto quanto ciò detto, la Cassazione dichiara, dunque, l'esito positivo della c.d. prova di resistenza.

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