Camera di Consiglio fissata di venerdì? Il termine a ritroso di cinque giorni prima scade il venerdì precedente

Redazione scientifica
03 Ottobre 2017

Se il termine di 5 giorni stabilito dall'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. per la presentazione di eventuali memorie dalle parti scade di domenica, viene prorogato a ritroso, nel primo giorno antecedente non festivo rispetto alla scadenza naturale.

Il caso. La Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Prato, perché notificato decorsi 30 giorni dalla notifica di tale pronuncia. Contro la decisione d'appello veniva proposto ricorso in Cassazione.

Tardività della memoria. Il Collegio adito dichiara preliminarmente la tardività della memoria dei ricorrenti. La Camera di Consiglio era fissata per il 3 marzo 2017 e i ricorrenti avevano depositato memoria lunedì 27 febbraio 2017, oltre il termine di 5 giorni stabilito dall'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. per la presentazione di eventuali memorie dalle parti. La Corte stabilisce che, scadendo di domenica il termine per il deposito, doveva essere prorogato a ritroso a venerdì 24 febbraio 2017.

Il computo dei termini… a ritroso. Ricorda la Corte come la proroga al primo giorno non festivo di un termine che scada in un giorno festivo o di sabato (nel caso di specie il termine scadeva di domenica), ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., si applica non solo ai termini a scadenza successiva, ma anche ai termini che si computano a ritroso (ex multis Cass. n. 14767/14; Cass. n. 182/11; Cass. n. 11163/08).

Se il termine scade di domenica, l'atto deve essere compiuto in anticipo. Ciò che contraddistingue il termine a ritroso è l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, ed è per questo, precisa la Corte, che deve essere individuato il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, pregiudicando le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

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