Infrazionabilità della domanda relativa a plurimi crediti da lavoro: la questione alle SS.UU.

La Redazione
01 Febbraio 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1251 depositata il 25 gennaio 2016, rimette alle Sezioni Unite la questione dell'infrazionabilità della domanda relativa a plurimi crediti che trovano titolo nella cessazione del rapporto di lavoro.

Cass. sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1251 – ordinanza interlocutoria

La Cassazione, con ordinanza n. 1251/2016, rimette alle Sezioni Unite la questione dell'infrazionabilità della domanda relativa a plurimi crediti che trovano titolo nella cessazione del rapporto di lavoro.

In un giudizio promosso dal dipendente – che aveva già agito in precedenza chiedendo la rideterminazione del TFR – per ottenere dall'ex datore di lavoro il pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell'indennità premio fedeltà con inclusione dei compensi percepiti in via continuativa, viene sottoposta all'esame del Collegio la questione:

  • se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che trovano titolo nella cessazione del rapporto di lavoro;
  • se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca un abuso sanzionabile con l'improponibilità delle domande successive.

La Cassazione richiama dapprima il principio di infrazionabilità della domanda, statuito dalla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 23726/2007, secondo la quale “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.

Applicando tale principio nelle controversie di lavoro, Cass. nn. 11256 e 27064 del 2013 “hanno ritenuto improponibili le domande successive muovendo da una nuova interpretazione del principio della domanda, che soggiace a preclusioni direttamente derivanti da una lettura bilanciata degli artt. 24 e 111 Cost., alla luce della regola del giusto processo; ne deriva il divieto di abuso processuale che preclude l'esercizio frazionato di pretese creditorie che trovano tutte titolo nella cessazione del rapporto di lavoro”.

Non condividendo queste ultime pronunce, l'ordinanza del 2016 rimette il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte poiché ritiene “non vi siano strumenti per far derivare dalla violazione dei dovere di lealtà e probità configurabile nella proposizione di una pluralità di domande a rapporto ormai cessato, per fatti genetici anteriori o che trovano titolo nella cessazione medesima, ancorché nella consapevolezza del creditore della loro sussistenza, la sanzione della improponibilità delle domande successive alla prima”.

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