Assegno per il nucleo familiare: prescrizione

La Redazione
13 Aprile 2015

In quanto tempo si prescrive il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare e con quali mezzi si può interrompere detta prescrizione?

In quanto tempo si prescrive il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare e con quali mezzi si può interrompere detta prescrizione?

Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione viene interrotta dall'intimazione della Direzione provinciale del lavoro al datore di lavoro ovvero dalla richiesta avanzata per iscritto dal lavoratore all'Inps o alla stessa Direzione provinciale (D.P.R. n. 797/1955, art. 23, e circolare INPS n. 110/1992).

Il diritto del datore di lavoro di richiedere il rimborso degli assegni per il nucleo familiare erogati ai propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto (in caso di pagamento per periodi arretrati: D.P.R. n. 797/1955 art. 44, e circolare INPS n. 110/1992).

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