Nuovo appaltatore: la Legge europea 2015-2016 interviene sui diritti dei lavoratori

La Redazione
01 Luglio 2016

Approvata ieri in via definitiva dalla Camera la Legge europea 2015-2016 che, tra le disposizioni in materia di occupazione, sostituisce l'art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003 in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, limitando l'esclusione della fattispecie del trasferimento d'azienda.

Approvata ieri in via definitiva dalla Camera la Legge europea 2015-2016 che, tra le disposizioni in materia di occupazione, sostituisce l'art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003 in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, limitando l'esclusione della fattispecie del trasferimento d'azienda.

L'art. 30 del Decreto recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”, infatti, dispone che “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.

Pertanto, è esclusa la fattispecie del trasferimento di azienda, o di parte d'azienda, nei casi di acquisizione di personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, solo qualora:

  • il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa;
  • siano presenti di elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.

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