Cassa integrazione e determinazione del periodo di esposizione all’amianto
02 Ottobre 2015
A seguito del rigetto della domanda volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva ex art. 13, co. 8, L. n. 257/1992, il ricorrente criticava l'elaborato peritale, lamentando i criteri di calcolo adottati dal c.t.u. che avevano portato a ritenere insufficiente l'esposizione all'inalazione delle fibre di amianto. La Corte d'Appello rigettava il ricorso, ritenendo che “l'esposizione dell'assicurato era risultata superiore al limite di soglia, ma per un periodo che, al netto della cassa integrazione guadagni (27 settimane) era stato di soli 9,8 anni”. L'assicurato ricorreva, quindi, per la cassazione della sentenza: tali periodi dovevano essere egualmente calcolati una volta accertata, come nel caso di specie, l'esposizione qualificata all'amianto.
Rileva la Suprema Corte che, ai fini della determinazione del periodo complessivo di esposizione all'inalazione di fibre di amianto, i periodi di CIG non sono computabili solo “ove essi abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto … l'effettivo venir meno del rischio tutelato”. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata risulta totalmente insufficiente “non avendo affatto chiarito la collocazione temporale dei periodi di CIG, la loro singola durata e l'eventuale contiguità di essi, oltre ad ogni altro elemento utile al fine di affermare che il periodo di mancato svolgimento della prestazione lavorativa sia stato significativo”.
Censurata, quindi, la pronuncia della Corte territoriale in quanto non adeguatamente motivata in tal senso, la Suprema Corte rinvia ad altro giudice per tale accertamento. |