Art. 18 e rinvio dinamico al pubblico impiego

La Redazione
02 Dicembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24157/2015, sancisce l'estensione automatica del nuovo art. 18 al pubblico impiego, atteso il carattere “mobile” della previsione di applicazione dello Statuto dei lavoratori contenuta nell'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24157/2015, sancisce l'estensione automatica del nuovo art. 18 al pubblico impiego, atteso il carattere “mobile” della previsione di applicazione dello Statuto dei lavoratori contenuta nell'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001.

Dichiarato illegittimo dai giudici di merito, per violazione dell'art. 55, D.Lgs. n. 165/2001, il licenziamento intimato al dirigente di un consorzio pubblico, quest'ultimo ricorreva per la cassazione della sentenza, denunciando la mancata applicazione all'impiego pubblico contrattualizzato dell'art. 18 St. lav., come novellato dall'art. 1, L. n. 92/2012 e dall'art. 51, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede la sola tutela indennitaria – e non quella reintegratoria – per i vizi meramente formali del recesso.

La Suprema Corte sottolinea, dapprima, l'inequivocabile applicabilità dello Statuto dei lavoratori e delle sue successive modificazioni e integrazioni anche al pubblico impiego contrattualizzato – in virtù dell'art. 51 cpv. D.Lgs. n. 165/2001 – e individua ratione temporis la disciplina del caso di specie nel testo dell'art. 18 come modificato dalla L. n. 92/2012. Rigetta, quindi, il ricorso dell'ente pubblico poiché proprio tale previsione legislativa “ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge. Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. 1° c.c.) e in tale novero rientra l'art. 55 bis, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001”.

Affermata l'applicabilità dell'art. 18 (sebbene nella forma della tutela reintegratoria), viene pertanto assorbita l'istanza di legittimità costituzionale sollevata – in via subordinata – dal ricorrente per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 18 co. 7 St. lav., ove interpretato come inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato.

Rimane, infine, la questione: seguendo l'interpretazione accolta dalla sentenza, un problema analogo potrà porsi per l'applicazione ai dipendenti delle PP.AA. assunti dopo il 7 marzo 2015 delle tutele crescenti ex D.Lgs. n. 23/2015?

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